Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-05-2011) 28-06-2011, n. 25681

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.F. ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con cui il Gip, all’esito dell’udienza camerale all’uopo disposta, ordiva al PM di procedere ad ulteriori indagini, non accogliendo allo stato la richiesta di archiviazione.

Sostiene che l’udienza si sarebbe irritualmente svolta in sua assenza, prospettando un’erronea notificazione del relativo avviso.

Si prospetta la lesione del proprio diritto di difesa e l’inutilizzabilità degli atti.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, non vertendosi in tema di provvedimento autonomamente impugnabile; nè, anche ad ammettere l’irritualità della notificazione, potrebbe dedursi l’abnormità della decisione interlocutoria adottata dal Gip (v., tra le altre, Sez. 2^, 20 aprile 2001, PM in proc. ignoti, rv. 219886).

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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