Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza n. 1265 del 9.2.2011, questa Sezione, oltre ad ordinare all’amministrazione intimata di provvedere all’esecuzione dell’ordinanza in epigrafe, e al relativo pagamento, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, ha contestualmente disposto, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina del Ragioniere Generale dello Stato, ovvero di un funzionario dallo stesso delegato, quale commissario ad acta, al fine di provvedere, ad istanza di parte, ad ogni adempimento necessario per il pagamento entro i successivi 30 giorni dall’istanza medesima;
Con successiva domanda, rivolta direttamente a questo Giudice, parte ricorrente ha chiesto l’adozione degli opportuni provvedimenti affinché il Commissario ad acta provveda all’esecuzione.
2. Il Collegio reputa che, preliminare ad ogni ulteriore, eventuale intervento della Sezione, si appalesi l’istanza del ricorrente medesimo, rivolta al Commissario ad acta, affinché ponga in essere gli adempimenti allo stesso demandati, come chiaramente indicato nella sentenza n. 1265/2001;
Allo stato, pertanto, non vi è luogo a provvedere, mancando il presupposto dell’inottemperanza del Commissario nominato dalla Sezione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione I^, pronunciando sull’istanza di esecuzione di cui in premessa, la respinge.
Spese compensate.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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