Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 22 ottobre 2010 il Tribunale di Venezia, provvedendo sull’ appello avverso la ordinanza con cui il gip di Treviso aveva rigettato l’istanza di attenuazione o revoca della misura cautelare disposta nei confronti di M.T., indagato per la vendita continuata di cocaina anche a soggetti minorenni, rigettava l’impugnazione, rilevando che doveva essere confermato il giudizio reso poco tempo prima (l’1.10.2010) in sede di riesame del medesimo provvedimento, non essendo stati evidenziati elementi nuovi tali da modificare il quadro cautelare.
2. Ricorre per cassazione l’indagato, attraverso il difensore di fiducia, lamentando la mancanza di motivazione del provvedimento e la mancata valutazione degli elementi favorevoli all’indagato sia in punto di sussistenza dei gravi indizi che relativamente alle esigenze cautelari.
Motivi della decisione
1. Il ricorso deve essere rigettato per la infondatezza del motivo addotto. Il Tribunale del riesame ha ampiamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che la richiesta del prevenuto non fosse meritevole di accoglimento. Ha richiamato in proposito la valutazione resa dallo stesso Tribunale in occasione del riesame della stessa misura, ribadendo che era emerso che M.T. aveva posto in essere una capillare attività di spaccio di stupefacente e come, in relazione alle caratteristiche dell’azione delittuosa di cui era chiamato a rispondere e nonostante la sua giovane età e l’incensuratezza, ogni misura diversa dalla detenzione in carcere si rivelasse inidonea, essendo in particolare ben noto che anche dal proprio domicilio è possibile tenere i contatti con gli acquirenti di stupefacente.
Sono state dunque presi in esame gli elementi rappresentati dalla difesa a favore dell’indagato ma gli stessi non sono stati ritenuti tali da superare le esigenze cautelari; si tratta di una motivazione corretta e debitamente espressa, che si sottrae alle censure dedotte anche nella parte in cui le stesse lamentano la mancata considerazione delle prospettive di lavoro del giovane che sono state evidentemente ritenute tali da non rappresentare una seria prospettiva alternativa.
2. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito nell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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