Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-02-2011) 28-06-2011, n. 25673 Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 5/2/2010 il G.I.P. del Tribunale di Tortona disponeva l’archiviazione del procedimento a carico dell’indagata G.A. per il delitto di lesioni colpose in danno della paziente S.L..

Osservava il giudice di merito che dalle indagini preliminari svolte, in particolare dagli esiti della C.T. del P.M., era emerso che nell’esercizio della funzione sanitaria, la dott.ssa G. non aveva posto in essere alcuna condotta colposa alla luce del fatto che, all’atto della visita della paziente S., non vi era un quadro sintomatologico che consigliasse una diversa terapia rispetto a quella prescritta dall’indagata. Riteneva inoltre il G.I.P. che superfluo era l’espletamento di ulteriori indagini.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso personalmente la persona offesa, lamentando la carenza di motivazione del provvedimento in relazione alle numerose osservazione svolte con l’opposizione alla richiesta di archiviazione ed all’espletamento di ulteriori indagini.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Invero ai sensi del sesto comma dell’art. 409 cod. proc. pen. l’ordinanza di archiviazione è impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall’art. 409 c.p.p., comma 6, il quale rinvia all’art. 127 c.p.p., comma 5, che sanziona con la nullità la mancata osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio. Ne consegue che non è mai consentito il ricorso per cassazione per motivi diversi, cioè attinenti al merito della notitia criminis o per la mancata assunzione di una prova decisiva (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 436 del 05/12/2002 Cc. (dep. 09/01/2003), Mione, Rv. 223329).

3.2. Peraltro il ricorso è inammissibile sotto altro profilo.

L’impugnazione dell’ordinanza è stata proposta dalla parte personalmente.

Va ricordato che il ricorso per cassazione può essere presentato personalmente dal solo imputato, mentre le altre parti devono ricorrere necessariamente all’ausilio di un difensore iscritto all’Albo speciale ( art. 613 cod. proc. pen.).

Questa Corte di legittimità, con consolidata giurisprudenza, ha statuito che "E’ inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione, in quanto lo stesso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 7956 del 05/02/2010 Cc. (dep. 26/02/2010), Pellegatta, Rv. 246140; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 19809 del 13/02/2009 Cc. (dep. 09/05/2009), Barogi, Rv. 243836; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 48440 del 20/11/2008 Cc. (dep. 30/12/2008), Gemmiti, Rv. 242141; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 12420 del 08/03/2005 Cc. (dep. 04/04/2005), Conte, Rv. 231434; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6472 del 17/12/1998 Cc. (dep. 21/04/1999), Caserini, Rv.

213055). Per quanto detto, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cir. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7- 13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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