T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 04-07-2011, n. 5834 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. La ricorrente ha domandato l’annullamento degli atti di cui in epigrafe, con i quali la sua domanda di conferma quale Giudice Onorario del Tribunale per i minorenni presso il Tribunale di Bologna è stata dichiarata inammissibile poiché il modello A della stessa è risultato privo di sottoscrizione.

Avverso gli atti impugnati la ricorrente ha dedotto articolati motivi di doglianza.

2. Si è costituito in resistenza l’intimato plesso amministrativo, che ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.

3. All’odierna camera di consiglio, fissata per la delibazione della domanda cautelare, il Collegio ha ravvisato l’esistenza dei presupposti per provvedere ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..

4. In disparte ogni questione di carattere pregiudiziale, il ricorso è infondato nel merito.

5. La ricorrente non contesta di non aver apposto la propria firma su uno dei moduli di cui consta la domanda (Allegato A), ma sostiene che la sottoscrizione di tale modulo non è necessaria, anche alla luce della circostanza che il relativo prestampato non reca la relativa dicitura, ovvero che, in ogni caso, la carenza di sottoscrizione non è sanzionata a pena di inammissibilità della domanda: tenendo anche conto che non vi è dubbio che la domanda stessa proviene dall’interessata, che l’ha personalmente consegnata agli uffici competenti e che ha sottoscritto gli altri moduli, con gli atti impugnati l’amministrazione avrebbe sanzionato un adempimento meramente formale.

Alla luce della chiara norma di bando, nessuna delle predette argomentazioni può essere seguita.

Va immediatamente chiarito che la verifica relativa alla ritualità e completezza di atti che, secondo la lex specialis delle procedure concorsuali, fondano la domanda di partecipazione degli interessati non è configurabile come adempimento formale.

Infatti, per un verso, la lex specialis vincola la stessa amministrazione che l’ha adottata; per altro verso, l’eventuale mancato rilievo da parte dell’amministrazione di eventuali irregolarità nella partecipazione di un candidato, così come l’eventuale successiva regolarizzazione, si tradurrebbe non in una applicazione del principio di favor partecipationis (come sostiene la ricorrente), bensì nella violazione del principio della par condicio nei riguardi di altri concorrenti che, nei termini imposti, hanno osservato le regole del bando.

Nella fattispecie, non può versarsi in dubbio che il bando della procedura in parola richiedeva la sottoscrizione del modulo A e che la eventuale carenza della sottoscrizione era sanzionabile con la dichiarazione di inammissibilità della domanda.

Infatti, l’art. 4, comma 2, del bando per la nomina o la conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 20112013 dispone che "La presentazione della domanda di nomina o di conferma deve avvenire compilando…l’apposito modulo (mod. A)… e altresì consegnando e facendo pervenire… detto modulo debitamente compilato e sottoscritto… all’ufficio per il quale la domanda è proposta".

E’ da notare al riguardo anche il modulo A di cui trattasi è proprio quello recante la domanda di conferma nelle funzioni.

A sua volta, il comma 6 dello stesso art. 4 recita che "L’omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel precedente comma 2 determina l’inammissibilità della domanda".

Ed è ovvio che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, tra le predette modalità non può non venire in rilievo, in primis, la sottoscrizione della domanda, anche considerato che una domanda o, comunque, una dichiarazione non sottoscritta è priva di un elemento essenziale per la sua giuridica esistenza.

Di talchè, va anche escluso che dalla presentazione di una domanda non sottoscritta possa scaturire un legittimo affidamento dell’interessato in ordine alla sua validità.

Ne consegue non solo che la delibera del CSM che fa constare l’inammissibilità della domanda presentata dalla ricorrente si profila immune dai vizi sostanziali dedotti, ma anche che alla stessa non appare imputabile alcun vizio motivazionale, atteso che il sottostante iter argomentativo è chiaramente ed esaurientemente riassunto nel rilievo inerente l’inammissibilità della domanda di conferma "ai sensi dell’art. 4, comma 6 del bando di concorso" in quanto "la domanda (mod. A) risulta priva della sottoscrizione come previsto dall’art. 4, comma 2, dello stesso bando".

Nulla muta tenendo conto delle altre circostanze stigmatizzate in ricorso.

Invero, da un lato, quanto ai rilievi inerenti le circostanze con le quali l’interessata è venuta a conoscenza della dichiarata inammissibilità, non parvi essere dubbio che la medesima è stata posta in grado di conoscere l’esito della proposta partecipazione alla procedura, che ha anche contestato nel presente giudizio; dall’altro, per quanto riguarda l’istanza di riesame, è noto che non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile ab extra l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo. Infatti, il potere di autotutela si esercita d’ufficio e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non c’è alcun obbligo giuridico di provvedere (C. Stato, VI, 6 luglio 2010, n. 4308; Tar Lazio, Roma, I, 5 maggio 2010, n. 9769).

6. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Nondimeno si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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