Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-06-2011) 30-06-2011, n. 25872 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 1.12.2010 il Tribunale di sorveglianza di Genova rigettava l’opposizione interposta da K.A., avverso il provvedimento di espulsione in Albania disposto dal magistrato di sorveglianza di Genova, in data 29.9.2010, sul presupposto che doveva espiare un residuo di pena inferiore ad anni due e che non risultavano decisive le doglianze avanazate, facenti leva sul fatto che la sua famiglia viveva in Italia e sul fatto che era prossima la celebrazione di procedura per la concessione della misura alternativa.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato per il tramite del suo difensore, per dedurre con unico motivo la mancanza e/o la manifesta illogicità dell’ordinanza, con riguardo al fatto che il momento della decisione precedette di venti giorni la celebrazione dell’udienza fissata a seguito dell’istanza ai fini della concessione dell’affidamento in prova, ovvero della detenzione domiciliare o della semilibertà.

Pertanto non poteva essere rigettata l’opposizione, sul presupposto che al K. non era stata concessa misura alternativa alla carcerazione. Veniva poi segnalato dalla difesa che l’istante era in grado di disporre di alloggio, assistenza familiare ed opportunità di lavoro, avendo in Italia i suoi congiunti ed in particolare una figlia di anni tre.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, poichè dopo il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza è stato revocato il decreto di espulsione e quindi è venuto meno l’interesse.

Motivi della decisione

In data 27.12.2010 è intervenuta revoca del provvedimento di espulsione oggetto di impugnazione.

Va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Non si fa luogo a condanna del ricorrente alle spese del procedimento, nè al pagamento di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, in quanto la cessazione dell’interesse alla decisione del ricorso, è sopravvenuta alla sua proposizione (Sez. Un. 14.7.2004, n. 31524 Litteri e Sez. Un. 25.6.1997, n. 7 Chiappetta).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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