Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 16.12.2010, il G.I.P. del Tribunale di Latina, su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicò a N.M. la pena di anni 3 di reclusione ed Euro 600,00 di multa per rapina e lesioni, ritenendo irrilevante l’intervenuta revoca della richiesta di applicazione di pena.
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione in relazione al non aver considerato l’intervenuta revoca della richiesta di applicazione di pena.
Con memoria datata 20.5.2011 il difensore dell’imputato ha ribadito la doglianza sopra indicata.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il G.I.P. si è attenuto al consolidato orientamento di questa Corte, condivido dal Collegio, la richiesta di applicazione di pena patteggiata deve essere considerata irrevocabile, una volta che su di essa sia stato manifestato il consenso dell’altra parte, in quanto le dichiarazioni congiunte di volontà determinano effetti non reversibili nel procedimento che, avviato verso un epilogo anticipato, con l’assunzione, da parte dell’indagato, della qualità di imputato e l’esercizio dell’azione penale, non può tornare nella fase delle indagini preliminari e richiede l’intervento del giudice, valutativo delle richieste formulate. Invero, la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere nè revocato, nè modificato unilateralmente ed è sottoposto solo al controllo giudiziale. (Cass. Sez. 3 sent. n. 4199 del 5.12.1997 dep. 27.01.1998 rv 209512; conforme Cass. Sez. 3, sent. n. 1692 del 19.4.2000 dep. 12.10.2000 rv 217542; Cass. Sez. 1, sent. n. 1066 del 17.12.2008 dep. 13.1.2009 rv 244139; Cass. Sez. 3, sent. n. 39730 del 4.6.2009 dep. 12.10.2009 rv 244892).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
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