Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-06-2011) 30-06-2011, n. 25801

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 6.2.2009, il Tribunale di Milano dichiarò B.L. responsabile del reato di appropriazione indebita e – concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 – lo condannò alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 300,00 di multa.

L’imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile Auto Risorse S.r.l..

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Milano, con sentenza in data 19.11.2009, confermò la decisione di primo grado e condannò l’imputato alla rifusione a favore della parte civile delle ulteriori spese di giudizio.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, che richiede il dolo specifico;

2. violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla doglianza relativa al mancato riconoscimento del difetto di offensività della condotta dell’imputato: egli non avrebbe esercitato il dominio sulla cosa posseduta che è elemento necessario ad integrare la fattispecie, non avrebbe tratto alcun ingiusto profitto e Autorisorse S.r.l. non avrebbe patito alcun danno; sarebbe perciò applicabile l’art. 49 c.p., comma 2; la Corte d’appello ha invece ritenuto sufficiente ad integrare l’offensività la sola possibilità di utilizzo del bene detenuto;

3. violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla doglianza relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena (in ragione di precedente condanna per un reato depenalizzato) ed alla conversione della pena ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53, su cui non vi è motivazione;

4. violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato, dal momento che lo stesso sarebbe stato consumato il giorno di dismissione della carica, vale a dire il 6.12.2002, sicchè la prescrizione sarebbe maturata il 6.6.2010, prima della pronunzia della sentenza d’appello. Con motivi nuovi il difensore dell’imputato deduce:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 646 c.p. che è reato di danno e non di pericolo, con conseguente inoffensività della condotta;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione in quanto il reato di cui all’art. 646 c.p. è reato istantaneo con effetti permanenti, sicchè deve considerarsi consumato al momento della cessazione dalla carica.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato nella mancata restituzione dell’imputato del libretto degli assegni e della carta di credito, che ha così proseguito consapevolmente nella detenzione. Il fine di procurarsi un ingiusto profitto è stato ravvisato nella mancata restituzione dei beni nella consapevolezza della possibilità di utilizzo degli assegni e della carta di credito.

Il secondo motivo di ricorso ed il primo dei motivi nuovi sono manifestamente infondati.

La concreta offensività della condotta è evidenziata dalla necessità per Auto Risorse S.r.l. di bloccare la carta di credito.

Il quarto motivo di ricorso ed il secondo dei motivi nuovi sono fondati.

Infatti benchè constino due periodi di sospensione della prescrizione per complessivi 67 giorni (dal 10.1.2007 al 17.1.2007 e dal 16.1.2008 al 17.6.2008), la prescrizione era maturata al momento della pronunzia della sentenza di appello, ove si consideri che l’appropriazione indebita è stata fatta coincidere con la mancata restituzione dei beni al momento della cessazione della carica, cioè al 6.12.2002.

La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

La decisione assunta rende superfluo l’esame del terzo motivo di ricorso.

La manifesta infondatezza dei primi due motivi di ricorso implica la conferma delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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