Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorrente titolare di una patente di guida cat. C, nel mese di giugno 2009 ne ha chiesto il rinnovo che gli è stato rifiutato perché nel 1998 ha omesso di presentarsi alla visita medica presso la commissione medica locale patenti di guida di Verona, impostagli, ai sensi dell’art. 128 del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285, dalla motorizzazione civile a causa di un verbale emesso a causa di una violazione dell’art. 186 del medesimo decreto legislativo.
Negli undici anni nel frattempo trascorsi il ricorrente non ha commesso altre infrazioni al codice della strada, ed ha effettuato regolari rinnovi del titolo di guida.
L’Amministrazione con atto del 14 dicembre 2009 ha quindi respinto l’istanza di annullamento del provvedimento di revisione della patente, e con provvedimento del 14 gennaio 2010 ha respinto l’istanza di revoca del medesimo.
Tali provvedimenti sono impugnati con un unico ed articolato motivo concernente la violazione dell’art. 97 della Costituzione, la violazione della circolare del Ministero dei trasporti n. 50003 del 18 maggio 2009, l’irragionevolezza, il travisamento e l’inesistenza di motivazione.
Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione cui il ricorso è stato ritualmente notificato nella sede dell’avvocatura distrettuale dello Stato.
Con ordinanza n. 159 del 3 marzo 2010, è stata accolta la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti il Collegio aderisce all’indirizzo giurisprudenziale che, nell’affrontare casi analoghi, ha rimarcato che il provvedimento discrezionale di revisione della patente di cui all’art. 128 del codice della strada ha una funzione preminentemente cautelare, e che tale funzione di interesse pubblico, posta a presidio della sicurezza della circolazione, verrebbe inevitabilmente frustrata laddove l’Amministrazione non provveda entro un termine congruo dal momento in cui si sono manifestati i fatti che hanno posto in dubbio la persistenza dei requisiti prescritti per il rilascio della patente (cfr. Tar Sardegna, Sez. I, 23 aprile 2010, n. 925; Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 settembre 2006, n. 5225).
Deve pertanto ritenersi illegittimo l’operato dell’Amministrazione che si richiami, come nel caso all’esame ove sono passati undici anni senza che il ricorrente abbia commesso altre infrazioni, al carattere automaticamente ostativo di eventi molto risalenti nel tempo.
Il ricorrente allega anche una circolare del Ministero dei Trasporti che invita espressamente gli uffici della motorizzazione ad una doverosa verifica e definizione della situazione di quei conducenti che, come il ricorrente, non hanno presentato ricorso gerarchico o giurisdizionale, e che tuttavia non hanno ancora ottemperato all’obbligo di revisione, disponendo che in tali casi gli uffici dovranno procedere "ad una valutazione caso per caso, o all’eliminazione dell’ostativo in presenza del lungo lasso di tempo trascorso e di un comportamento successivo privo di mende, o alla conferma della revisione con conseguente riaffermazione dell’obbligo di sottoposizione alla prescritta verifica.
Anche alla luce delle istruzioni ministeriali impartite è pertanto evidente l’illegittimità dei provvedimenti impugnati che, in difetto di qualsiasi valutazione del caso concreto, si sono limitati a richiamare in modo generico il risalente ed ineseguito provvedimento di revisione, senza precisare se e in quale misura sussistono delle ragioni che rendano tutt’ora attuale l’interesse pubblico alla revisione della patente.
In definitiva pertanto il ricorso deve essere accolto e l’Amministrazione dovrà riesaminare le istanze alla luce delle considerazioni sopra indicate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione a rifondere le spese di lite, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 2.000,00 per spese, diritti, onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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