Cons. Stato Sez. III, Sent., 05-07-2011, n. 4019 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’odierno ricorrente, premettendo di essere stato alla dipendenze dell’USL 37 dal 1.10.1986 con la qualifica di operatore tecnico presso l’Ospedale Pausilipon di Napoli, chiese, con ricorso notificato il 2.9.1992, il riconoscimento del diritto al pagamento dei turni del servizio di pronta disponibilità prestati dal mese di febbraio del 1989, con conseguente condanna alla corresponsione delle relative somme.

2. All’esito del giudizio, in accoglimento del ricorso, con decisione n. 5945/2010 il Consiglio di Stato ha condannato la Gestione liquidatoria al pagamento del compenso spettante per i servizi di pronta disponibilità svolti dal febbraio 1989 all’agosto 1990, per complessivi euro 2.396,27, oltre agli interessi ed alla rivalutazione di legge.

3. Con il presente ricorso il Sig. C. M. agisce ora per l’ottemperanza a tale pronuncia, deducendone la mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione, inutilmente messa in mora con atto stragiudiziale del 20.12.2010.

4. Ciò posto, dato atto della ritualità della notifica del ricorso in ottemperanza, sul presupposto della corretta individuazione del soggetto legittimato passivo, profilo già accertato nel giudizio di cognizione (v. la decisione n. 5945/2010 al punto 2), osserva il Collegio come l’Amministrazione non solo non abbia dato esecuzione alcuna alla pronuncia di condanna passata in giudicato ma, neppure, abbia giustificato minimamente tale omissione, tanto più rilevante in quanto relativa ad una vicenda ultraventennale.

Ne consegue che, accertata la mancata esecuzione della sentenza, il ricorso in ottemperanza è fondato e che, quindi, va ordinato alla Gestione liquidatoria di pagare al ricorrente le somme a lui riconosciute nella decisione n. 5945/2010, dallo stesso quantificate nell’importo complessivo di euro 10.270,71, nel termine di giorni 60 dalla notificazione o dalla comunicazione, ove antecedente, della presente sentenza.

5. In considerazione del tempo trascorso e della condotta sin qui serbata dall’Amministrazione, si reputa inoltre necessario procedere, sin da ora, ove decorra inutilmente l’ulteriore termine di 60 giorni, alla nomina di un Commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un Funzionario prefettizio di comprovata esperienza (cui spetterà il compenso ai sensi degli artt. 66 e 67 c.p.a, essendo anch’egli, in base all’art. 21, un ausiliario del giudice – v. Cons. St., IV, n. 8363/2010), che dovrà dare esecuzione alla decisione n. 5945/2010, ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari affinché al ricorrente siano finalmente liquidate le somme dovute.

Sull’esito di tali adempimenti, oltre che su eventuali ostacoli o difficoltà, il Commissario informerà tempestivamente e con continuità la Sezione, cui potrà richiedere chiarimenti ove necessario.

6. Le spese di causa, poste a carico dell’Amministrazione resistente secondo la regola generale della soccombenza, sono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:

1) Ordina il pagamento, in favore del ricorrente, delle somme indicate in motivazione, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;

2) Assegna a tal fine all’Amministrazione intimata il termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;

3) Nomina, in caso di ulteriore inottemperanza, come Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di subdelega.

4) Condanna infine la gestione liquidatoria al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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