Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 19/10/2010 la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto emessa dal Tribunale di Ragusa, ha accolto l’appello del P.M. e condannato D.L.E. alla pena di Euro 300,00 di ammenda, oltre al risarcimento dei danni – da liquidarsi in separata sede – in favore della parte civile G.S., quale responsabile del reato di molestie telefoniche commesso in (OMISSIS).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato con atto del 3/12/2010 deducendo erronea applicazione di legge e carenza di motivazione. Nel prosieguo il difensore delle parti civili ha depositato memoria con la quale ha contestato la fondatezza dei rilievi avanzati nel ricorso.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, posto che la sintetica ma chiara e logica motivazione della sentenza resiste alle proposte censure.
Il ricorrente ha in particolare, con il primo motivo, ed in dissenso dalla affermazione della Corte per la quale il telefono dal quale erano partite le molestie sarebbe stato "in uso all’imputato", sostenuto la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato prima che lo stesso ricevesse le informazioni di cui all’art. 64 c.p.p., nonchè di quelle rese dalla di lui madre, dichiarazioni in base alle quali si era attribuita all’imputato l’utenza telefonica dalla quale erano partite le telefonate asseritamente moleste. Il motivo è del tutto fuor di segno e, quindi, inammissibile: esso prospetta l’esistenza nella decisione impugnata di una presunzione indebita di disponibilità della utenza telefonica de qua, fondandosi tale presunzione sull’affermazione di legittimità della utilizzazione (invece indebita) delle dichiarazioni dell’imputato e della di lui madre De.Pa.. La prospettazione in discorso è puro espediente difensivo, posto che la Corte di Catania non ha dato alcun cenno di avere inteso la questione posta nella memoria 12/10/2010 e pertanto ha totalmente omesso di pronunziare al proposito, sicchè il vizio da sottoporre alla Corte di legittimità sarebbe dovuto essere solo quello di omessa pronunzia e non già quello, sollecitante la decisione di una questione "nuova", afferente la utilizzabilità delle dichiarazioni indicate. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico ed agli ulteriori elementi strutturali del reato. Il motivo non ha fondamento atteso che la sentenza impugnata, collegando la consapevole scelta di ripetute telefonate moleste alla abitazione dei coniugi e l’interruzione della conversazione ad ogni risposta del G., ha dato la propria logica valutazione sulla sussistenza degli elementi dei quali nel motivo si lamenta la mancata considerazione.
Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 441 c.p.p. La censura appare inconsistente posto che il primo giudice non ha apportato alcuna "modifica" della imputazione ma la ha interpretata nel senso che essa configurasse una destinazione delle molestie alla Rivela e, conseguentemente, ha assolto il D. perchè le telefonate sarebbero state ricevute da terzo non destinatario; la Corte di Catania ha di contro ritenuto, ripristinando la corrispondenza tra ratio e lettera della imputazione, che la contestazione di aver molestato consapevolmente il G. – destinatario delle molestie assieme alla moglie (non figurante come loro destinataria nella imputazione) – fosse confortata dalle prove e che da essa discendesse la affermazione di responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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