Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 14.6.2010 la Corte di appello di Catania confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa sez. distaccata di Avola del 27.5.2009 di condanna del ricorrente alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 500,00 di multa per tentativo di estorsione e ricettazione. L’imputato con ripetute minacce cercava di farsi consegnare da D.S.P. somme con il pretesto di una guardiania abusiva sui fondi della parte offesa ed inoltre veniva trovato in possesso di alcuni titoli di provenienza illecita.
La Corte territoriale rilevava le precise dichiarazioni rese dalla parte offesa e l’efficacia intimidatoria delle minacce rivolte alla stessa ed anche i furti e i danni ricevuti presumibilmente in conseguenza della resistenza dimostrata alle richieste del ricorrente. Circa i titoli di provenienza illecita, nessuna giustificazione era stata offerta dal ricorrente in relazione al loro possesso.
Ricorre l’imputato che con il primo motivo allega che a suo carico sussistevano solo le dichiarazioni della parte offesa non riscontrata da alcun ulteriore elemento. Vi era stata solo una lite tra le parti in quanto la parte offesa non aveva inteso ricompensare l’imputato per i servizi di guardiania effettuata. La Corte territoriale non aveva affatto valutato la personalità della parte offesa che era incline ad atti di violenza come testimoniato anche da alcuni testi.
Con il secondo motivo si ribadisce che non era stata valutata come richiesto in appello la personalità della parte offesa e che non era stata adeguatamente motivata la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, stante l’esiguità della somma richiesta dall’imputato.
Motivi della decisione
Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.
Circa il primo motivo si muovono censure meramente di fatto già esaminate dai giudici di merito che hanno ritenuto l’affidabilità della parte offesa non essendo emerso alcuna ragione per dubitarne ed essendo le dichiarazioni rese dallo stesso indirettamente avvalorate dagli accertamenti effettuati dai C.C. e da quanto riferito da alcuni testi, coltivatori della zona, circa il modus operandi in genere tenuto dall’imputato.
La motivazione appare congrua e logicamente coerente, le censure come detto sono generiche e di merito.
Circa il secondo motivo nella prima parte si ribadiscono quanto già detto circa l’attendibilità della parte offesa; nella seconda parte si lamenta la mancata motivazione in ordine alla denegata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, che però non è mai stata richiesta in appello, sicchè il dedotto vizio appare inesistente e il motivo inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
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