T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-07-2011, n. 5906 Indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso indicato in epigrafe il Sig. R.V., appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, destinato a prestare servizio all’estero ai sensi della legge n. 838 del 1973 dal 25 settembre 1988 al 28 agosto 1992 ha chiesto il riconoscimento del suo diritto a percepire l’indennità di servizio all’estero, maggiorata degli interessi e rivalutazione monetaria nella misura corrispondente alla qualifica posseduta anziché in quella stabilita per il posto di organico all’estero concretamente occupato.

A tale proposito il ricorrente lamenta la violazione della legge n. 312 del 1980 e della legge n. 432 del 1981.

L’Amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 16 marzo 2011 la causa è passata in decisione.

Il ricorso non si appalesa fondato.

Il Collegio non rinviene alcuna valida ragione per discostarsi dal costante orientamento del giudice amministrativo di primo e secondo grado secondo il quale, in caso di destinazione all’estero di personale militare ai sensi della legge 27 dicembre 1973 n. 838, gli inquadramenti nei livelli retributivi effettuati in applicazione della legge 11 luglio 1980 n. 312, nonché di successive disposizioni di riordino giuridico ed economico della carriera, non influiscono sull’indennità di servizio all’estero che resta determinata nella misura prevista per il postofunzione indicato nel provvedimento formale di destinazione all’estero. (cfr. tra le tante CONS. STATO – SEZ.IV – n.46 del 9 gennaio 2001).

Va, pertanto, aggiunto che nel caso di specie correttamente l’Amministrazione ha attribuito al ricorrente l’indennità di servizio all’estero tenendo conto della tabella 2, annessa alla suddetta legge n. 838/1973, riguardante gli allineamenti economici tra il personale del Ministero della Difesa e quello del Ministero degli Affari Esteri in servizio all’estero, che prevede, per il personale di vigilanza, l’allineamento dell’appuntato dell’Arma dei Carabinieri al commesso capo.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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