Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 10/12/2008 (dep. in data 2/7/2010), la Corte di appello dell’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano, in data 17/6/2005), dichiarato prescritto il reato di cui al capo B), contestato al solo P., rideterminava in anni tre di reclusione ed Euro 900,00 di multa la pena inflitta a P. L. e S.L., per il reato di concorso in truffa aggravata in danno della Società Abruzzese per il Servizio Idrico integrato con sede in (OMISSIS).
La Corte territoriale, accertata la prescrizione del reato di falso in scrittura privata, confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità di entrambi gli imputati a titolo di concorso nella truffa in danno dell’ente pubblico. Provvedeva, tuttavia, a ridurre la pena inflitta per riportarla ad equità.
Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambe gli imputati per mezzo del rispettivi difensori di fiducia.
P.L. solleva un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione, dolendosi della mancata concessione delle attenuanti generiche.
S.L. solleva quattro motivi di gravame con i quali deduce:
1. Violazione di legge e vizio della motivazione, dolendosi della mancata pronunzia di assoluzione dalla contestata truffa. In particolare si duole che dall’istruttoria svolta non emergevano elementi idonei a provare – al di là di ogni ragionevole dubbio – la responsabilità del ricorrente per il delitto contestato, essendosi egli limitato a dare adempimento a quanto stabilito con la stipula del contratto LON/UKIB/199;
2. Inosservanza della legge penale e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del fatto commesso ai danni di Ente pubblico, nonostante la persona offesa avesse assunto fisionomia giuridica privatistica ed omessa motivazione sul punto della Corte territoriale che aveva del tutto ignorato la specifica censura mossa con l’atto di appello;
3. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 640 c.p.. Al riguardo eccepisce l’inesistenza dei requisiti oggettivi della condotta degli artifici e raggiri e l’illogicità della motivazione sul punto.
4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In particolare si duole che la Corte territoriale avrebbe applicato l’art. 62 bis c.p., u.c., sebbene tale norma fosse stata aggiunta in epoca successiva al fatto, con la novella di cui al D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni con la L. 24 luglio 2008, n. 125.
Motivi della decisione
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
P.L..
Le censure in punto di mancata concessione della attenuanti generiche sono inammissibili. Le considerazioni svolte in ordine ad un preteso recesso attivo del ricorrente, propongono argomentazioni in fatto che postulano una nuova valutazione delle emergenze processuali, inammissibile in sede di legittimità. Del resto sul punto della mancata concessione delle attenuanti generiche, la sentenza d’appello e quella conforme di primo grado si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Nel caso di specie i giudici di merito hanno dato compiutamente atto del percorso argomentativo che ha portato al rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche, con motivazione congrua ed incensurabile in questa sede.
S.L..
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto costituisce, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai giudici del merito, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici. Invero l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione di merito ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la censura è inammissibile, in quanto manifestamente infondata.
Nel caso di specie il ricorrente da atto che l’Ente pubblico Consorzio Comprensorio del Chetino ha cambiato natura giuridica trasformandosi in società per azioni di diritto privato in epoca successiva ai fatti oggetto di contestazione (nel corso del 2002). Di conseguenza nel caso di specie non può trovare applicazione la giurisprudenza di questa Sezione citata dal ricorrente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8797 del 11/02/2003 Cc. (dep. 24/02/2003) Rv. 223664;
Sez. 2, Sentenza n. 35603 del 23/06/2004 Ud. (dep. 27/08/2004) Rv.
229728; Sez. 2, Sentenza n. 41498 del 29/09/2009 Cc. (dep. 28/10/2009) Rv. 244943) che riconosce l’insussistenza dell’aggravante del fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico, nel caso in cui l’ente pubblico, pur continuando ad esercitare servizi pubblici, si sia trasformato in società di diritto privato. Nel caso di specie la condotta truffaldina è stata operata in danno di un ente pubblico, e non in danno di una società privata derivata da ente pubblico, essendo irrilevante che, in epoca successiva l’ente pubblico si sia estinto o abbia subito delle trasformazioni. In punto di diritto è incontestabile che la successiva trasformazione di un ente pubblico in società di diritto privato, non comporta successione di leggi penali e pertanto non ha efficacia retroattiva come legge più favorevole al reo. Ha statuito questa Corte infatti, con riferimento all’E.N.E.L. che: "Il provvedimento legislativo che ha disposto la trasformazione dell’E.N.E.L. in una società di diritto privato non ha introdotto una regolamentazione nuova e diversa da quella precedentemente esistente in ordine al regime di perseguibilità del reato di truffa aggravata ne1, trattandosi di tipica legge-provvedimento e quindi di atto sostanzialmente amministrativo, ha modificato la norma incriminatrice di cui all’art. 640 cod. pen.: la fattispecie penale è rimasta immutata, sia nei suoi elementi sostanziali che in quelli circostanziati (ivi compresa la circostanza aggravante del fatto commesso in danno di ente pubblico), sia, infine, nelle sue condizioni di procedibilità. Di conseguenza il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 15, comma 1, convenuto in L. 8 agosto 1992, n. 359 che ha operato la trasformazione suddetta non configura una successione di leggi penali e neppure di leggi processuali; ne deve essere pertanto esclusa una sua efficacia retroattiva come legge più favorevole al reo e, nulla essendo cambiato anche in ordine alla configurazione ed alla qualificazione giuridica dell’E.N.E.L. precedente alla privatizzazione, i fatti commessi in suo danno prima di tale momento sono stati compiuti in pregiudizio di un ente pubblico" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9505 del 21/09/1993 Ud. (dep. 20/10/1993) Rv. 195318;
conforme Sez. 2, Sentenza n. 10289 del 22/10/1993 Ud. (dep. 12/11/1993) Rv. 196441).
Per quanto riguarda le censure sollevate con il terzo motivo, in punto di insussistenza del requisito dei raggiri o artifici, le stesse devono ritenersi inammissibili, atteso che, pur denunciando formalmente violazione di legge, costituiscono, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai Giudici di appello, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico- giuridici.
Infine per quanto riguarda il quarto motivo, in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, valgono le considerazioni sopra svolte in ordine all’analogo motivo sollevato da P. L..
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno, nonchè alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio a favore della parte civile S.A.S.I. S.p.a., che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio a favore della parte civile S.A.S.I. S.p.a., che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.
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