Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ricorre per cassazione il difensore di M.E., persona offesa nel proc. Pen. Nr. 7497/2010 rgnr presso la Procura della Repubblica di Treviso a carico di I.S., avverso il decreto di archiviazione emesso dal gip dello stesso Tribunale il 27.10.2010, lamentando di non avere ricevuto, in qualità di persona offesa del reato contestato all’indagato, l’avviso di cui all’art. 408 c.p.p., comma 2, nonostante ne avesse fatto richiesta all’atto della presentazione della querela.
Deduce la nullità dell’impugnato provvedimento per violazione del diritto al contraddittorio e ne chiede l’annullamento. Il ricorso è fondato.
Ed invero, sussiste l’interesse della persona offesa ad impugnare in sede di legittimità il provvedimento di archiviazione emesso "de plano", senza il doveroso avviso della richiesta di archiviazione formulata dal P.M. (Corte di Cassazione 8/02/2007, De Maria, dove la precisazione che il principio non soffre eccezioni, quale che sia il motivo della richiesta di archiviazione; cfr., anche, Corte di Cassazione 22/03/2006 Sisto).
Costante è anche l’affermazione che la violazione dell’obbligo dell’avviso comporti l’annullamento del decreto di archiviazione.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, va pertanto pronunciato l’annullamento del decreto impugnato, con la trasmissione degli atti al PM presso Tribunale di Treviso.
P.Q.M.
Annulla l’impugnato provvedimento e dispone trasmettersi gli atti al PM presso Tribunale di Treviso.
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