Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il difensore di C.A., persona offesa nel procedimento a carico di P.F. e S.D. G., ha proposto ricorso per cassazione per violazione del contraddittorio avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 16 aprile 2010, ha disposto l’archiviazione del procedimento dichiarando inammissibile la opposizione proposta dalla stessa parte offesa.
La difesa degli indagati ha poi depositato memoria nella quale ha sollecitato il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato, giacchè il Giudice ha adottato il provvedimento di archiviazione dichiarando inammissibile l’opposizione, attraverso enunciati del tutto generici, senza svolgere rilievi di sorta in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto che i temi di indagine ed i mezzi di prova indicati dall’opponente, fossero, nella specie, non pertinenti e non rilevanti agli effetti della delibazione sulla congruità delle indagini compiute, in riferimento alla notizia di reato devoluta quale oggetto del procedimento di archiviazione.
L’unica motivazione offerta dal giudice a quo, si è infatti concentrata sulla infondatezza nel merito della ipotesi accusatoria, rispetto alla quale il supplemento di indagine prospettato dalla persona offesa appariva superfluo, non perchè non pertinente o non rilevante, ma in quanto prognosticamente inidoneo a modificare l’anticipato apprezzamento svolto dallo stesso giudice.
Il che è pacificamente inibito, in quanto evenienza tale da generare una palese elusione del contraddittorio che il sistema mira a presidiare proprio attraverso il procedimento camerale. La giurisprudenza di questa Corte è infatti da tempo consolidata nell’affermare che qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., può disporre l’archiviazione del procedimento con statuizione de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con congrua motivazione: e cioè, l’inammissibilità della opposizione, per omessa indicazione dell’oggetto della investigazione suppletiva, e la infondatezza della notizia di reato.
Al di fuori di tali ipotesi, in presenza della opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione delle garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per cassazione.
La inammissibilità della opposizione, deve trarre dunque fondamento dalla carenza dei requisiti "formali" della domanda di supplemento investigativo, e non certo – come nella specie – dalla ritenuta carenza dei requisiti "sostanziali", che scaturiscono dalla valutazione relativa alla inidoneità probatoria dei risultati che quel supplemento può determinare; e ciò, proprio perchè il giudizio sulla "pertinenza" e sulla "rilevanza" di quelle acquisizioni (delibazione ex ante), si iscrive nel quadro di una dimensione delibativa ontologicamente diversa da quella della "decisività" degli elementi di giudizio che ne possono conseguire (delibazione ex post).
Segue, pertanto, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al medesimo Tribunale, per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania.
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