Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il presente gravame la ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali il comune intimato, in seguito al parere dell’ARPA che aveva rilevato il superamento dei limiti differenziali previsti dall’art. 6, comma 2, del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e ad una circolare del Ministero dell’Ambiente che aveva affermato l’applicabilità di tali limiti differenziali anche ai comuni non provvisti di piani di zonizzazione acustica, ha disposto l’adozione degli interventi necessari per riportare i valori di rumorosità dell’impianto di refrigerazione dell’istituto per anziani entro i limiti di emissioni acustiche previsti dalla legge.
Avverso l’ordinanza del 30 dicembre 2009 la ricorrente deduce l’incompetenza del Sindaco, la violazione del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e del D.P.C.M. 1 marzo 1991, l’errata applicazione dell’art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre avverso la nota del 21 dicembre 2010 deduce la violazione degli artt. 3, 10 e 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La ricorrente ha, altresì, formulato istanza risarcitoria nei confronti del comune di Vimodrone.
Si è costituito il comune intimato, che ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Successivamente le parti hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 21 giugno 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Dal costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, dal quale il collegio non ha ragioni per discostarsi, risulta che, nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447 del 1995, possano ritenersi operativi esclusivamente i limiti c.d. "assoluti" di rumorosità e non anche quelli c.d. "differenziali".
Tale indirizzo si ricava dall’univoca formulazione del disposto letterale dell’art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, che così recita: "In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991". Da tale norma si ricava che, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all’art. 6 del decreto (primo comma relativo ai c.d. limiti "assoluti" e secondo comma relativo ai c.d. limiti "differenziali"), sarebbe stato evidentemente necessario operare il rinvio ad ambedue le fattispecie.
Né pare persuasiva la tesi ministeriale (circolare Min. Ambiente e Tutela del Territorio del 14 novembre 1997) che, per giustificare il silenzio della norma, adduce la diretta applicabilità dei limiti "differenziali" perché ancorati, quanto al loro ambito di riferimento, ad una suddivisione del territorio (aree diverse da quelle esclusivamente "industriali") che si ricaverebbe "ex se" dalla disciplina urbanistica, sì da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l’operatività "medio tempore". In realtà, già nella vigenza del D.P.C.M. 1 marzo 1991 i limiti "differenziali" erano circoscritti alle zone non esclusivamente industriali e, ciò nonostante, si era avvertita la necessità di effettuarne un esplicito richiamo al fine di garantirne l’operatività fin dalla fase transitoria, con la conseguenza che il rinvio operato al solo primo comma dell’art. 6 depone inequivocabilmente per una scelta normativa che vuole ora subordinare l’applicabilità del criterio "differenziale" all’introduzione della disciplina a regime, e cioè all’adozione del piano comunale di zonizzazione acustica (v. T.A.R. Emilia – Romagna -Parma- 21 maggio 2008, n. 259).
Pertanto, non avendo il Comune intimato ancora provveduto a perfezionare l’iter procedimentale per dotarsi della prescritta zonizzazione acustica, resta preclusa, allo stato, l’operatività del più volte citato criterio " differenziale " (cfr., fra le tante, TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 8 aprile 2011, n. 183; TAR Piemonte, sez. II, 22 gennaio 2011, n. 58; TAR Emilia Romagna, sez. II, 15 novembre 2010, n. 8045; TAR Puglia, sez. I, 14 maggio 2010, n. 1896; TAR Emilia Romagna, sez. di Parma, 18 settembre 2008, n. 385).
Ne consegue l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione, in considerazione del pieno rispetto da parte dell’impianto di refrigerazione in questione dei limiti massimi di emissione acustica previsti dall’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1 marzo 1991, come risulta dalle misurazioni condotte dall’ARPA medesima e trasfuse nella relazione allegata all’ordinanza sindacale oggetto della presente impugnazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto, assorbendosi le ulteriori doglianze e disponendosi, per l’effetto, l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Va, invece, respinta l’istanza di risarcimento del danno, atteso che dalla documentazione versata in atti non risulta che l’ordinanza impugnata sia stata portata ad esecuzione e mancando, dunque, il presupposto dell’evento lesivo ai fini della configurazione dell’illecito aquiliano dell’amministrazione.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della peculiarità della fattispecie e del contenuto dei pareri acquisiti dall’amministrazione intimata, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, disponendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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