Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva rigettato l’istanza di permesso ex art. 9 T.U. Imm. e revocato il precedente permesso di soggiorno per mancanza di un valido lavoro.
Nell’unico motivo di ricorso eccepiva il difetto di istruttoria e di motivazione circa la valutazione come falsa della documentazione attestante l’attività lavorativa presso la ditta Amico Services poiché dall’estratto contributo dell’INPS emergeva una continuità lavorativa incontrasto con le valutazioni dell’amministrazione.
Peraltro mancano i presupposti per la valutazione dell’interesse pubblico all’annullamento di ufficio del precedente permesso di soggiorno poiché il ricorrente è presente in Italia dal 1997 ed ha ottenuto la regolarizzazione nel 1998 sempre lavorando.
Infine dal 20.3.2008 aveva reperito una nuova attività lavorativa che doveva essere considerata nell’analisi complessiva della situazione del ricorrente.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 21.10.2008 veniva accolta l’istanza di sospensiva con richiesta di riesame da parte della Questura di Milano del provvedimento adottato.
All’udienza odierna il difensore faceva presente che la Questura di Milano aveva rilasciato un nuovo permesso all’esito del riesame della posizione del ricorrente.
Il Tribunale deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 500 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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