Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza del 6 maggio 2009, la Corte di appello di Lecce ha confermato a sentenza emessa il 19 marzo 2009 dal Tribunale della medesima città, con la quale T.G. era stato condannato alla pena di Euro 400,00 di multa quale imputato del delitto di insolvenza fraudolenta.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale deduce nel primo motivo l’assenza di elementi alla stregua dei quali ritenere che l’imputato avesse dissimulato il proprio stato di insolvenza, posto che anche in precedenza, l’imputato aveva pagato la merce con assegni post-datati, mentre uno degli assegni era risultato smarrito. In subordine si chiede la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Il ricorso è palesemente inammissibile. Le censure, infatti, si limitano a riproporre con scarni rilievi scarni rilievi, le medesime questioni di fatto (utilizzo di assegni post-datati e circostanza che uno degli assegni avesse il bene fondi ma fosse risultato smarrito), ampiamente scandagliate dai giudici del gravame, con motivazione del tutto adeguata e logica, che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto a critica. I puntuali rilievi svolti dai giudici a quibus proprio in punto di condotta artificiosamente rivolta a celare, attraverso manovre dilatorie, lo stato di insolvenza, risultano, dunque, integralmente satisfattivi agli effetti della integrazione della fattispecie contestata, e non possono ritenersi intaccati dalle generiche doglianze del ricorrente. La inammissibilità del ricorso preclude la sollecitata declaratoria di prescrizione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
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