Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La corte d’appello di Palermo, con sentenza 24.6.2010 , riformava solo in punto pena, la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo, nei confronti di S.M., responsabile del reato di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, per non aver versato nel termine, la cauzione a lui imposta con il decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione, emessa dal Tribunale di Palermo, il 3.10.1991.
La corte respingeva i motivi di gravame che erano stati sviluppati dalla difesa, nel senso che riteneva del tutto ininfluente sotto il profilo della mutazione del fatto, che nel capo di imputazione fosse stato scritto l’intero importo preteso, laddove la somma era stata ridotta da Euro 2582 a Euro 500, poichè la condotta tipica era rimasta identica a quella contestata, essendo stata modificata solo in elementi di dettaglio. Ancora veniva ritenuto che l’imputato era ben consapevole di dover pagare detta somma, visto che il decreto impositivo gli era stato notificato il 2.10.2004, a mani di persona convivente (il fratello); veniva poi rilevato che il provvedimento con cui era stata ridotta la misura della cauzione doveva intendersi datato 26.9.2007 (e non 2004), avendo fatto seguito all’istanza del 28.2.2007 e l’onere del pagamento gravava entro trenta giorni dalla notifica di detto ultimo provvedimento.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione, la difesa dell’imputato, per dedurre:
2.1 Nullità della sentenza per mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza di condanna ex art. 521 c.p.p.. Secondo la difesa, la condanna sarebbe intervenuta per un fatto diverso da quello contestato, essendo emerso in modo incontrovertibile che egli non ottemperò al pagamento della somma diversa da quella contestata e con un termine diverso di adempimento; detti elementi non sarebbero dettagli, ma dati essenziali, indispensabili a determinare la struttura della contravvenzione, con il che doveva essere rilevata la diversità del fatto storico, pena la violazione dell’art. 521 c.p.p..
2.2 Violazione dell’art. 606 c.p.p. lett. b) ed e) in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis: sarebbe stato erroneamente ritenuto sussistente in capo all’imputato, l’elemento soggettivo del reato, quando invece nessuna prova è stata data della sua consapevolezza dell’obbligo di versare la cauzione, dopo la notifica del provvedimento del 26.9.2007, tanto più che detto provvedimento portava una data riferita all’anno 2004, il termine per il pagamento non era stato chiaramente esplicitato, le modifiche riguardanti l’importo e le modalità di versamento portavano inevitabilmente la fissazione di un nuovo termine che doveva essere indicato espressamente.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Deve essere sottolineato che il motivo di ordine processuale, relativamente alla violazione dell’art. 521 c.p.p., non è condivisibile: fin dal 1996, le Sezioni Unite della Cassazione (Sez. Un. n. 16/1996) avevano statuito che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale , nei suoi elementi essenziali della fattispecie concreta in cui si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa , con il che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio non va condotta in base ad un confronto meramente letterale fra contestazione e sentenza, perchè vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. Il principio è stato ripreso e riaffermato di recente , sempre dalle Sezioni Unite (Sez. Un. 15.7.2010, n. 36551), con il che correttamente la corte territoriale ha escluso che si possa parlare nel caso di specie di mutazione del fatto, atteso che le divergenze denunciate hanno avuto riguardo all’importo della cauzione non corrisposta che l’imputato ben sapeva essere stata ridotta su sua stessa richiesta, nonchè alla data del commesso reato che proprio a seguito dell’Istanza di riduzione dell’importo della cauzione ad opera dell’imputato ha subito uno slittamento in avanti.
Nessun vulnus al diritto di difesa è dato riscontrare in quanto – come è stato scritto dai giudici di merito – l’imputato era perfettamente consapevole di esser stato gravato da obbligo di versamento di cauzione, tanto che aveva fatto richiesta di revoca dell’obbligo in data 28.2.2007, a cui era seguito provvedimento di rigetto dell’istanza, con contestuale deliberazione di riduzione dell’importo dovuto e facoltà di rateizzazione in data 26.9.2007.
Dunque non poteva dubitarsi che S. fosse a giorno di importo e scadenza dell’obbligo, così come è incontrovertibile che il medesimo abbia ottemperato con notevole ritardo, facendo configurare nettamente l’ipotesi contravvenzionale a lui contestata, su cui ebbe ogni opportunità di difesa.
Anche la dedotta violazione della L. n. 575 del 1965, art. 3 bis non è apprezzabile, poichè il termine per l’adempimento, anche a seguito del provvedimento di riduzione dell’importo dovuto, rimaneva sempre quello di trenta giorni dall’inizio dell’esecuzione del nuovo provvedimento, la cui notificazione avvenne il 2.10.2007.
Non poteva portare ad opinare diversamente il fatto che nella relata di notifica di detto atto risultasse erroneamente indicata la data del 2.10.2004, anzichè quella del 2.10.2007, posto che come rilevato dalla corte territoriale, non vi era margine di equivoco, attesa l’evidenza dell’errore materiale. Tutto ciò ha portato a ritenere non conforme al disposto normativo il fatto che al 28.12.2007 il S. non avesse ancora adempiuto all’obbligo impostogli fin dal 2001.
Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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