Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
C.C. e C.A. hanno proposto personalmente separati ricorsi per cassazione, di identico contenuto, avverso l’ordinanza in data 29-11/21-12-2010 del Tribunale del riesame di Napoli che ha respinto le loro richieste di riesame del provvedimento applicativo ad entrambi della misura cautelare custodiale, emesso 28-10-2010 dal G.i.p. di quel tribunale.
Entrambi chiedono l’annullamento dell’ordinanza, deducendo mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione "per travisamento delle prove a sostegno dell’ordinanza di custodia cautelare".
Il tribunale del riesame ha riferito loro, al fine di avvalorare la sussistenza della gravità indiziaria in relazione alla contestazione provvisoria del delitto di associazione finalizzato al traffico di stupefacenti – aggravato dalle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p. -, gli elementi probatori emersi in relazione a due capi d’imputazione ascritti ad altri imputati (H2 ed M2), ma tali elementi, non essendo le relative imputazioni contestate ai ricorrenti nè nella richiesta di applicazione della misura, nè nell’ordinanza applicativa della stessa, non sarebbero utilizzabili nei loro confronti e, in assenza di essi, resterebbe privo di motivazione il giudizio di sussistenza del gravi indizi di colpevolezza del reato associativo, in mancanza di altri elementi a carico. Infatti la sola altra ipotesi di reato loro attribuita nell’informativa di PG, relativa ad un fatto avvenuto in data (OMISSIS) tra le ore 9,50 e le 14,50 (capo d2), per la quale ricorrono indizi del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, non sarebbe idonea a supportare l’argomentazione del tribunale del riesame, inerente all’ipotesi associativa, dell’esistenza di stabili rapporti tra gli indagati per l’approvvigionamento della droga e di condotte uniformi protratte nel tempo.
Motivi della decisione
I ricorsi sono infondati.
Gli stessi ricorrenti non contestano, nella sostanza, la gravità del quadro indiziario relativo all’imputazione provvisoria sub d2, che li configura quali "vedette" a supporto dell’attività di spaccio materialmente posta in essere, nella mattinata del 30-3-2009, dietro il riparo di una grata, da tale S., in via (OMISSIS).
Per quanto i capi H2 ed M2, non siano, allo stato, oggetto di contestazione provvisoria nei loro confronti, ciò non osta, tuttavia, conformemente a quanto ritenuto dal tribunale del riesame, alla possibilità di trarre, dalle relative risultanze, elementi atti ad avvalorare la gravità del quadro indiziario inerente alla partecipazione dei predetti al reato associativo. Elementi la cui pregnanza, secondo quanto evidenziato nell’ordinanza impugnata, è inconfutabile dal momento che, anche in altre occasioni (il 31-3 e il 1-4-2009), in date prossime a quella del capo d2, i C. erano stati notati, attraverso servizi di videoripresa appositamente organizzati in loco, svolgere il medesimo ruolo di "vedette" durante l’attività di spaccio e, nella seconda occasione, a C. A. era stato sequestrato un blok notes contenente indicazioni di quantitativi, prezzi e nominativi di persone. Elementi ritenuti idonei, con congrua motivazione immune da vizi logici, ad attribuire ad entrambi un ruolo non secondario nel sodalizio, in quanto addetti abitualmente a funzioni di controllo e supervisione, e ad accreditare il ruolo di C.A. di contabile del gruppo.
Senza contare che, come evidenziato dal tribunale del riesame, i ricorrenti sono anche raggiunti dalle dichiarazioni del collaboratore G.M. che li ha riconosciuti in foto e ha riferito che essi curavano la lavorazione e i passaggi di droga per conto di S., loro zio, e che A. si occupava anche dell’organizzazione dei turni. Il che conferma la stabilità dei rapporti, nonchè il tipo e il livello delle funzioni dagli stessi esercitate.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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