T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 06-07-2011, n. 5973 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato la sopra citata Azienda sanitaria è stata condannata al pagamento in favore della parte creditrice delle somme nel decreto stesso liquidate (Euro 430.311,20 oltre interessi legali a decorrere dalla domanda, nonché competenze ed onorari liquidati in complessivi Euro 1.574.06 oltre interessi maturandi), per il servizio di somministrazione dell’acqua potabile reso dal Consorzio in favore dell’Azienda USL RM/H.

Risulta dal fascicolo di causa che tale decreto è stato ritualmente notificato alla predetta Azienda sanitaria in data 25 maggio 2010, ed in data 6 ottobre 2010 il Tribunale di Velletri- Sezione staccata di Frascati- rendeva esecutivo il predetto decreto ingiuntivo.

A tutt’oggi l’Azienda USL RM/H non ha ancora provveduto a dare esecuzione al giudicato di cui sopra.

Con il ricorso in epigrafe indicato ne è stata chiesta l’ottemperanza, compresa la nomina di un commissario "ad acta" per l’eventualità che l’Azienda sanitaria persista nell’inadempimento.

Tanto premesso, il ricorso in esame deve essere accolto.

Infatti, con il sopra citato decreto ingiuntivo è stato dichiarato l’obbligo della predetta Azienda sanitaria di pagare alla parte creditrice, qui ricorrente, le somme di denaro ivi liquidate.

A tanto non risulta sia stato adempiuto, nonostante la notifica del decreto ingiuntivo ed il suo passaggio in autorità di cosa giudicata.

Per assicurare effettività al giudicato occorre, dunque, ordinare alla predetta Azienda sanitaria di pagare le somme dovute per il decreto ingiuntivo di che trattasi, maggiorate di interessi legali computati fino al giorno dell’effettivo soddisfo, oltre alle spese successive occorse ed occorrende con accessori come per legge, assegnando all’uopo un termine congruo, ravvisabile in giorni 60 (sessanta), decorrente dalla notifica della presente sentenza.

Peraltro, appare opportuno, per l’eventualità che persista l’inerzia dell’Azienda sanitaria, nominare sin d’ora un Commissario "ad acta" il quale, decorso inutilmente il predetto termine e verificata l’inottemperanza, provveda in via sostitutiva a dare esecuzione alla presente sentenza, entro un ulteriore termine congruo, adottando tutti gli atti occorrenti, ivi comprese l’iscrizione della necessaria posta di spesa nel bilancio dell’Azienda e l’emissione del relativo mandato di pagamento.

Le spese per l’espletamento delle attività commissariali, ivi compreso il compenso del Commissario, saranno liquidate, ad incarico espletato e su presentazione della relativa relazione, con separata ordinanza e graveranno sull’Azienda sanitaria inadempiente.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Azienda sanitaria locale RM/H, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di dare concreta e completa esecuzione al decreto ingiuntivo sopra citato, entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla notifica della presente sentenza o comunicazione in via amministrativa se anteriore, provvedendo al pagamento delle somme ivi liquidate, maggiorate di interessi legali fino al giorno del soddisfo, oltre alle spese successive occorse ed occorrende con accessori come per legge.

Nomina quale Commissario "ad acta" la sig.ra Giuliana Sgreccia, funzionario di questo TAR, e dispone che questi, decorso inutilmente il predetto termine, provveda in via sostitutiva, su richiesta di parte ricorrente e nei successivi 60 (sessanta) giorni, ad adottare tutti gli atti necessari per ottemperare al giudicato di che trattasi.

Pone a carico della predetta Azienda sanitaria le eventuali spese derivanti dall’attività del Commissario "ad acta" ed il relativo compenso, che saranno liquidati con separata ordinanza, su presentazione della relativa relazione conclusiva.

Condanna l’Azienda sanitaria locale RM/H, al pagamento, in favore della parte ricorrente, degli onorari, diritti e spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00).

Manda alla Segreteria di comunicare in forma amministrativa copia della presente sentenza all’Azienda sanitaria interessata e al nominato Commissario "ad acta".

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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