Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 9.2.2010 il Giudice Monocratico presso il Tribunale di Asti, confermava la sentenza emessa dal Giudice di Pace del luogo in data 23-4-2009, appellata da D.B.D., dichiarato colpevole dei reati di cui all’art. 81 cpv. c.p., artt. 581, 582 e 594 c.p. commessi ai danni di M.R., con l’aggravante di avere agito con abuso dei poteri derivanti dalla propria qualificaci sensi dell’art. 61 c.p., n. 9 (essendo l’imputato agente della Polizia Penitenziaria,e la persona offesa un detenuto) – fatti commessi in data (OMISSIS). Per tali reati l’imputato era stato condannato alla pena di Euro 2.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore, deducendo:
1 – l’erroneità ed illogicità della motivazione relativa al giudizio di responsabilità dell’imputato, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e).
A riguardo evidenziava che erano state considerate a carico dell’imputato le dichiarazioni rese dalla parte lesa, senza valutarne correttamente l’attendibilità. Sul punto la difesa indicava elementi disattesi dal Tribunale,che avrebbero smentito la versione illustrata dalla persona offesa – ossia certificato medico inerente alle lesioni dal quale erano state menzionate ecchimosi, senza che il medico avesse rilevato che vi era sanguinamento del volto, riferito dal soggetto parte lesa. D’altra parte la difesa menzionava deposizioni testimoniali che sarebbero state idonee a smentire l’assunto accusatorio, e concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
La Corte rileva che i motivi di impugnazione si rivelano privi di fondamento.
La sentenza appare completa ed esente da vizi di carenza o illogicità e si sofferma a contrastare la tesi difensiva.
I motivi che peraltro risultano ripetitivi di questioni trattate dal giudice di merito adeguatamente, restano privi di riferimenti ad elementi che siano tali da fare escludere la corretta interpretazione delle risultanze processuali.
Appare altresì infondata la censura riferita alla omessa valutazione dell’attendibilità della persona offesa, atteso che il giudice di appello ha puntualmente verificato il contenuto della deposizione, ponendolo a confronto con altre fonti di prova, quali deposizione di un agente di polizia che aveva avuto modo di vedere tracce delle lesioni, oltre che con la prova documentale costituita da referti medici.
In presenza di congrua e logica motivazione resa nella sentenza impugnata su tutti i punti dedotti in questa sede dal ricorrente, deve pertanto ritenersi incensurabile il giudizio di penale responsabilità dell’imputato in ordine al fatto contestato ai sensi degli artt. 581, 582 e 594 c.p..
D’altra parte la giurisprudenza di legittimità ha stabilito(con sentenza Sez. 4 del 9.4.2004, n. 16860 – RV 227901 – che "le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa, anche se costituita parte civile – da valutare con opportuna cautela e da sottoporre ad un’indagine accurata circa i profili di attendibilità oggettivi e soggettivi – possono tuttavia essere assunte, anche da sole, come fonte di prova".
Ulteriori deduzioni della difesa si ritengono inammissibili, essendo formulate in modo da proporre la diversa interpretazione dei dati probatori, in questa sede preclusa.
Per tali motivi la Corte deve rigettare il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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