T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 06-07-2011, n. 1810

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con delibera del 24.2.2009, l’Università degli Studi di Milano Bicocca ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di trasporto Ecobus Navetta all’interno del Campus Universitario a disposizione dei dipendenti, degli studenti e degli utenti non dipendenti dell’asilo nido dell’Università che, con decreto rettorale, è stato affidato alla ricorrente per il periodo 11.01.2010 -10.01.2011.

Con istanza del 23.12.2009, la ricorrente ha inoltrato al Comune di Milano richiesta di autorizzazione all’immatricolazione dell’autobus da utilizzare per lo svolgimento del servizio che veniva concessa con provvedimento n. 1051 del 23.12.2009.

Con successivo provvedimento del 28.1.2010, l’Amministrazione comunale ha comunicato alla ricorrente che l’autorizzazione concessa doveva intendersi superata in quanto si era rilevato che la navetta effettuava "un servizio non di linea per il quale non può essere concessa autorizzazione da parte dello scrivente ufficio ai fini dell’immatricolazione".

L’atto da ultimo menzionato è stato impugnato innanzi a questo Tribunale con ricorso accolto, per vizi procedurali, con sentenza n. 730/2010.

Con nota dell’8.9.2010, l’Amministrazione ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento volto all’annullamento dell’autorizzazione all’immatricolazione del mezzo, cui non è seguita alcuna richiesta di accesso agli atti né alcuna deduzione difensiva.

Con il provvedimento datato 22.10.2010, in questa sede impugnato, l’Amministrazione ha disposto l’annullamento della determinazione n. 1051/2009.

La Società ricorrente ha impugnato con il presente ricorso il sopravvenuto provvedimento deducendo l’elusione del giudicato formatosi in ordine alla sentenza n. 730/2010, la violazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990, ed eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irrazionalità e violazione del principio del giusto procedimento.

L’Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, ha confutato le avverse doglianze chiedendo la reiezione del ricorso.

Con decreto n. 129/2011 è stata concessa la misura cautelare interinale, confermata, nella camera di consiglio del 26.1.2011 con ordinanza n. 225/2011.

All’esito della pubblica udienza del 22 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Parte ricorrente con un primo motivo di ricorso deduce il difetto dei presupposti legittimanti il ricorso ai poteri di autotutela rilevando l’assenza di un interesse pubblico attuale alla rimozione dell’atto inciso con il provvedimento impugnato e la lesione dell’affidamento maturato in virtù della gestione del servizio per circa un anno.

Con un secondo motivo contesta che ricorrano le cause preclusive alla concessione dell’autorizzazione all’esecuzione del servizio negando la ricorrenza della contestata sovrapposizione con la rete di trasporto pubblico.

Il primo motivo è infondato ed il secondo inammissibile.

Quanto al primo motivo, deve preliminarmente evidenziarsi che l’atto revocato con il provvedimento oggetto del presente giudizio autorizzava la ricorrente alla sola immatricolazione del mezzo e non all’espletamento del servizio.

Il provvedimento di autotutela impugnato si fonda su una pluralità di elementi che lo supportano sotto il profilo motivazionale fra i quali il difetto, in capo alla ricorrente, della prescritta autorizzazione all’esercizio del servizio che assurge a presupposto indefettibile ai fini della successiva autorizzazione all’immatricolazione del mezzo.

Con istanza del 24.1.2011, inoltrata in pendenza di giudizio, la ricorrente, preso atto della circostanza che l’Amministrazione, con il provvedimento impugnato aveva rilevato che "per esercitare il servizio automobilistico finalizzato, come quello di cui è risultata aggiudicataria la Società Palma Srl… è necessario essere in possesso di idoneo autobus immatricolato.. e presentare domanda di autorizzazione all’effettuazione del servizio finalizzato; domanda di autorizzazione che Palma Srl non ha presentato", ha provveduto a richiedere "il rilascio di autorizzazione all’esercizio dei servizi automobilistici finalizzati, di cui all’art. 2, comma 5, lettera d), della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 "Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia".

L’Amministrazione, con comunicazione di conclusione del procedimento del 30.3.2011, ha negato l’autorizzazione all’esercizio del servizio automobilistico finalizzato (atto non gravato nel presente giudizio) in applicazione delle disposizioni di cui alla DGR VII/7348 dell’11.12.2001 laddove non consente che siano autorizzati servizi che si pongano in sovrapposizione con la rete pubblica locale.

La circostanza, sotto un primo profilo, priva di pregio le censure di parte ricorrente in ordine al dedotto difetto di ragioni di interesse pubblico sottese all’adozione del provvedimento di autotutela impugnato; sotto altro profilo, non consente di riconoscere in capo alla medesima alcuna consolidata "situazione di vantaggio definitivamente radicatasi e consolidatasi" in quanto il servizio nel frattempo espletato è da considerarsi abusivo in quanto privo di titolo abilitante.

Quanto al secondo motivo, come anticipato, deve rilevarsi che la sussistenza o meno delle condizioni per concedere l’autorizzazione del servizio di trasporto, è questione estranea al presente giudizio.

La relativa istanza di autorizzazione é stata, infatti, respinta con provvedimento non impugnato nel presente giudizio.

Per quanto precede il ricorso deve essere in parte respinto ed in parte dichiarato inammisisbile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 3.000,00, oltre ad oneri accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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