LEGGE 14 gennaio 2011, n. 2

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull’Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunita’ europea dell’energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. Procedura per l’assegnazione del seggio supplementare spettante all’Italia nel Parlamento europeo

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 25 del 1-2-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare il
Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie
allegato al Trattato sull’Unione europea, al Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea e al Trattato che istituisce la
Comunita’ europea dell’energia atomica, fatto a Bruxelles il 23
giugno 2010.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data al Protocollo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 2 del Protocollo
stesso.

Art. 3 Assegnazione del seggio supplementare spettante all’Italia 1. Il seggio supplementare del Parlamento europeo, spettante all’Italia fino al termine della legislatura 2009-2014, e’ assegnato in conformita’ all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull’Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunita’ europea dell’energia atomica, come sostituito dal Protocollo di cui all’articolo 1 della presente legge, mediante l’utilizzazione dei risultati delle elezioni svoltesi il 6 e il 7 giugno 2009.

Art. 4

Procedura per l’assegnazione del seggio supplementare

1. Al fine dell’assegnazione del seggio supplementare spettante
all’Italia, l’Ufficio elettorale nazionale, costituito ai sensi
dell’articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni, sulla base dei risultati delle elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia svoltesi il 6 e il 7 giugno
2009:
a) assegna il seggio alla lista che risulta aver ottenuto, a
seguito dell’operazione di cui all’articolo 21, primo comma, numero
2), sesto periodo, della citata legge n. 18 del 1979, e successive
modificazioni, il maggior resto che non ha dato luogo
all’assegnazione di alcun seggio;
b) attribuisce il seggio assegnato ai sensi della lettera a) del
presente comma nella circoscrizione in cui la lista di cui alla
medesima lettera a) risulta aver ottenuto, a seguito dell’operazione
di cui all’articolo 21, primo comma, numero 3), quinto periodo, della
citata legge n. 18 del 1979, il maggior resto che non ha dato luogo
all’assegnazione di alcun seggio;
c) proclama eletto il candidato che segue l’ultimo dei candidati
proclamati eletti nella graduatoria di cui all’articolo 20, primo
comma, numero 4), della citata legge n. 18 del 1979;
d) redige apposito verbale di tutte le operazioni in quattro
esemplari: il primo esemplare e’ rimesso alla segreteria del
Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; il secondo
esemplare e’ depositato nella cancelleria della Corte di cassazione;
il terzo esemplare e’ depositato nella cancelleria della corte
d’appello sede dell’ufficio elettorale circoscrizionale della
circoscrizione nella quale e’ individuato il seggio supplementare; il
quarto esemplare e’ trasmesso alla prefettura – ufficio territoriale
del Governo della provincia nel cui territorio ha sede l’ufficio
elettorale circoscrizionale della medesima circoscrizione;
e) invia attestato al candidato proclamato eletto e cura che il
nominativo del candidato eletto sia portato a conoscenza del
pubblico, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere completati nel
termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 14 gennaio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3834):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 3
novembre 2010.
Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e
III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l’8 novembre
2010 con parere della Commissione XIV.
Esaminato dalle Commissioni riunite I e III, in sede referente,
il 9, 10, 16 e 17 novembre 2010.
Esaminato in Aula e approvato il 23 novembre 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2466):
Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in
sede referente, il 25 novembre 2010 con parere delle Commissioni 1ª,
2ª e 14ª.
Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 30 novembre
2010; il 7, 16 e 21 dicembre 2010.
Esaminato in Aula il 15 dicembre 2010 ed approvato il 23 dicembre
2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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