MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 22 novembre 2010, n. 253

Regolamento di attuazione dell’articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 114, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra gli Stati Membri dell’U.E. relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell’Unione Europea, dei Quartieri generali e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell’U.E. (SOFA-UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 26 del 2-2-2011

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA DIFESA

e con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’Accordo tra gli Stati membri dell’Unione Europea relativo
allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le
istituzioni dell’Unione europea, dei quartieri generali e delle forze
che potrebbero essere messi a disposizione dell’Unione europea (SOFA
– UE) fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003;
Visto l’articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 114, di ratifica
ed esecuzione dell’Accordo tra gli Stati membri dell’Unione Europea
relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati
presso le istituzioni dell’Unione Europea, dei quartieri generali e
delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell’Unione
europea, di seguito denominato semplicemente «Accordo SOFA – UE»,
fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003;
Considerato che, ai sensi del citato articolo 3 della legge n. 114
del 2009 occorre individuare le Autorita’ Competenti e definire le
procedure e le modalita’ per l’attuazione degli articoli 8, parr. 3 e
5, e 17, par. 6, dell’Accordo SOFA – UE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 luglio e del
25 ottobre 2010 (n. 03260/2010);
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 12 novembre 2010;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente per «autorita’ competente» ai sensi
dell’articolo 8 dell’Accordo SOFA – UE si intende l’autorita’ dello
Stato d’origine che sospende, senza pregiudicare gli interessi
dell’Unione Europea, le immunita’ dei militari e del personale civile
distaccati presso le istituzioni dell’Unione Europea, qualora tali
immunita’ impediscano alla giustizia di fare il suo corso.

Art. 2

Individuazione della Autorita’ competente

1. L’Autorita’ competente per l’attuazione dell’articolo 8 –
paragrafi 3 e 5 – relativo alla concessione e sospensione delle
immunita’ riconosciute ai militari e al personale civile distaccati
presso le istituzioni dell’UE, nell’ambito della preparazione ed
esecuzione dei compiti di cui all’articolo 17, paragrafo 2 del
Trattato sull’Unione Europea, e’ il Ministero da cui dipende il
citato personale o il Ministero che, comunque, ne ha disposto
l’impiego.

Art. 3 Procedure per l’attuazione 1. Per l’attuazione dell’articolo 8, parr. 3 e 5 dell’Accordo SOFA – UE, l’Autorita’ nazionale competente ai sensi dell’articolo 2, su richiesta di un’autorita’ competente o un organo giudiziario di un Paese membro, che ritengano che si sia verificato un abuso dell’immunita’ concessa a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, provvede a: a) accertare la sussistenza di tale abuso; b) verificare che l’eventuale sospensione non pregiudichi gli interessi dell’Unione Europea; c) attivare, anche avvalendosi del Ministero degli affari esteri, le procedure di consultazione di cui all’articolo 8, par. 5, dell’Accordo SOFA – UE. 2. Le attivita’ di cui al comma 1 implicano una valutazione della condotta del soggetto alla luce delle specifiche mansioni attinenti all’incarico ricoperto, in coordinamento con l’istituzione di impiego dell’Unione europea.

Art. 3

Procedure per l’attuazione

1. Per l’attuazione dell’articolo 8, parr. 3 e 5 dell’Accordo SOFA
– UE, l’Autorita’ nazionale competente ai sensi dell’articolo 2, su
richiesta di un’autorita’ competente o un organo giudiziario di un
Paese membro, che ritengano che si sia verificato un abuso
dell’immunita’ concessa a norma dell’articolo 8, paragrafo 3,
provvede a:
a) accertare la sussistenza di tale abuso;
b) verificare che l’eventuale sospensione non pregiudichi gli
interessi dell’Unione Europea;
c) attivare, anche avvalendosi del Ministero degli affari esteri,
le procedure di consultazione di cui all’articolo 8, par. 5,
dell’Accordo SOFA – UE.
2. Le attivita’ di cui al comma 1 implicano una valutazione della
condotta del soggetto alla luce delle specifiche mansioni attinenti
all’incarico ricoperto, in coordinamento con l’istituzione di impiego
dell’Unione europea.

Art. 4

Modalita’ di attuazione

1. Al ricevimento, da parte di un’autorita’ competente o di un
organo giudiziario di un Paese membro, della segnalazione di un abuso
da parte del militare o del personale civile dell’immunita’ di
giurisdizione concessa a norma dell’articolo 8, par. 3 dell’Accordo
SOFA – UE, l’autorita’ che ha disposto l’impiego del dipendente e la
pertinente istituzione dell’UE:
a) acquisiscono tutte le informazioni necessarie in possesso del
segnalante;
b) effettuano una prima verifica, anche documentale, dell’eventuale
superamento dei limiti di copertura della su citata immunita’;
c) accertano se il mantenimento dell’immunita’ costituisca
effettivo impedimento agli ulteriori adempimenti di giustizia;
d) verificano che l’eventuale sospensione dell’immunita’ non
arrechi pregiudizio agli interessi dell’Unione europea.
2. Esperiti gli adempimenti di cui al comma 1 ed esaurite le
procedure di consultazione di cui all’articolo 3, comma 1, che
costituiscono la fase istruttoria della procedura di sospensione
dell’immunita’, il Ministro adotta la propria decisione dandone
contestuale comunicazione:
a) al diretto interessato;
b) al responsabile dell’ente da cui direttamente dipende;
c) alla pertinente organizzazione dell’Unione Europea;
d) alla autorita’ giudiziaria procedente;
e) al Ministro della giustizia.
3. Nel caso previsto dall’articolo 8, par. 6, dell’Accordo SOFA –
UE, il Ministro competente trasmette tutta la documentazione raccolta
e i provvedimenti adottati alla istituzione dell’UE competente per la
composizione della controversia.

Art. 5

Rinuncia alla priorita’ nell’esercizio della giurisdizione

1. Le istanze di rinuncia al diritto di priorita’ nell’esercizio
della giurisdizione riconosciuto allo Stato italiano ai sensi
dell’articolo 17, par. 6, lettera c), del predetto Accordo, sono
dirette al Ministro della giustizia, per il tramite del Ministero
degli affari esteri ovvero del procuratore della Repubblica presso il
Tribunale territorialmente competente. Costoro le inoltrano,
corredate da un rapporto informativo, al Procuratore generale
territorialmente competente che le trasmette immediatamente con le
osservazioni del caso.
2. Della presentazione dell’istanza di rinuncia viene data, in ogni
caso, immediata comunicazione all’autorita’ giudiziaria procedente.
3. Il Ministro della giustizia, sentito in ogni caso il Ministro
per gli affari esteri, se riconosce ammissibile l’istanza e ritiene
opportuno che si faccia luogo alla rinunzia al diritto di priorita’
nell’esercizio della giurisdizione, ne fa richiesta all’autorita’
giudiziaria competente per il procedimento. Tale richiesta non puo’
essere fatta dopo che sia stato notificato all’imputato l’atto con
cui il pubblico ministero ha esercitato dell’azione penale.
4. Il giudice, accertata la esistenza delle condizioni previste
dalla legge per l’ammissibilita’ e la validita’ della rinuncia,
dichiara con sentenza la rinunzia al diritto di priorita’
nell’esercizio della giurisdizione.
5. In ogni caso la pronuncia del giudice sulla richiesta del
Ministro e’ comunicata all’autorita’ dello Stato che ha fatto istanza
per la rinuncia.
6. Le disposizioni del presente decreto si osservano, in quanto
applicabili, anche nel caso in cui il Ministro della giustizia
intenda di sua iniziativa richiedere che sia dichiarata la rinuncia
al diritto di priorita’ nell’esercizio della giurisdizione da parte
delle autorita’ giudiziarie italiane in favore dell’altro Stato.

Art. 6

Istanza di rinuncia alla priorita’
nell’esercizio della giurisdizione

1. L’istanza di rinuncia al diritto di priorita’ nell’esercizio
della giurisdizione, riconosciuto allo Stato italiano in qualita’ di
Stato di origine ai sensi dell’articolo 17 dell’Accordo SOFA – UE, e’
fatta dal Ministro della giustizia, per il tramite del Ministero
degli affari esteri, alle competenti autorita’ dell’altro Stato, di
intesa con il Ministro da cui dipende il personale sottoposto a
procedimento penale o il Ministro che, comunque, ne ha disposto
l’impiego.

Art. 7 Reati militari 1. Se la cognizione del reato rientra nella competenza dell’autorita’ giudiziaria militare, il Ministro della giustizia provvede di intesa con il Ministro della difesa.

Art. 8

Obbligo di informazione

1. Le autorita’ giudiziarie competenti comunicano al Ministro della
giustizia, di loro iniziativa o su richiesta di quest’ultimo, le
informazioni occorrenti per l’esercizio delle facolta’ indicate negli
articoli che precedono.

Art. 9 Comunicazione della rinuncia alla priorita’ nell’esercizio della giurisdizione da parte dello Stato di origine 1. La rinuncia da parte dello Stato di origine al diritto di priorita’ nell’esercizio della giurisdizione e’ notificata, anche tramite il Ministro per gli affari esteri, al Ministero della giustizia, che provvede a trasmetterla senza indugio all’autorita’ giudiziaria competente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 novembre 2010 Il Ministro della giustizia Alfano Il Ministro della difesa La Russa Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 163

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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