Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La difesa di C.G. propone ricorso avverso il provvedimento dell’11/03/2011 del Tribunale di Napoli, di rigetto dell’appello del provvedimento con il quale il Gip ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare, istanza formulata sul presupposto di applicazione del condono sul residuo pena.
Si lamenta violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C) in relazione agli artt. 273 e 299 c.p.p. e L. 6 agosto 2006, n. 241 rilevando che il C., detenuto ininterrottamente dal giugno 2008, ha riportato in primo grado condanna alla pena di anni sei reclusione per fatti commessi a tutto l’ottobre 2005, sicchè sussistendo una causa estintiva della pena, non può permanere la misura cautelare.
2. Si rileva con il secondo motivo vizio di motivazione, lamentando che non si fosse tenuto conto della concreta circostanza di fatto valorizzata, malgrado per il coimputato condannato a tredici anni di reclusione fossero stati considerati la natura risalente nel tempo dei fatti contestati, parametri di fatto condivisi dal C., giungendo invece per questi a diverse conclusioni.
In ragione dei richiamati vizi, si sollecita l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile. Il richiamo all’effetto estintivo della pena operato in ricorso non tiene conto del dato di fatto che, ferme le valutazioni in ordine alla sussistenza degli elementi legittimanti la misura, tale causa poteva astrattamente giustificare la revoca solo nel caso di pena residua condonabile, il che non si realizza neppure attualmente, posto che a fronte di una sanzione comminata in primo grado nella misura di anni sei, alla data dell’udienza non risulta compiuto un periodo di carcerazione preventiva pari ad anni tre, circostanza che, a maggior ragione, denota l’infondatezza della domanda proposta sul tema dinanzi al giudice dei merito.
2. Inammissibile altresì è il motivo volto a valorizzare la riduzione delle esigenze cautelari per il passaggio del tempo, essendo stato compiutamente rilevata dal giudice di merito, in senso contrario, la pericolosità della condotta illecita realizzata, compiuta in forma associata, rispetto alla quale il mero decorso del tempo, in assenza di indicatori certi in ordine del recesso di C. dalla compagine, risulta inidoneo a far desumere la riduzione del pericolo di reiterazione; ad analoga conclusione deve giungersi per quel che attiene la sollecitazione, formulata solo in questa sede, alla vantazione dell’elemento nuovo, costituito dalla disposta scarcerazione del coimputato condannato a pena maggiore, trattandosi di istanza che non risulta formulata nei gradi di merito, nel corso dei quali solo è possibile analizzare le intere risultanze processuali al fine di formulare valutazioni in riferimento all’effettiva sovrapponibilità delle situazioni di fatto; non risultando alcuna allegazione a riguardo in tale fase, non appare possibile ravvisare alcun vizio del provvedimento impugnato sul punto, sicchè il rilievo operato in questa sede risulta pertanto estraneo al devoluto.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata come in dispositivo, ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.