T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-07-2011, n. 6047 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

RITENUTO che il ricorso appare manifestamente infondato;

CONSIDERATO che con esso parte ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Comune di Fiumicino le ha ingiunto la demolizione su di un manufatto di mq. 30 ad uso garage "di un cambio di destinazione di uso da garage a residenziale, mediante la realizzazione di un bagno e una cucina con posa in opera di tutti gli impianti tecnologici e idraulici."; nel prosieguo il Comune rileva che "Lo stesso – garage – era stato accorpato all’abitazione principale chiudendo parte del portico previsto da progetto. La porta prevista del garage era stata completamente chiusa. A ridosso dell’abitazione principale e del manufatto di cui sopra è stata realizzata una tettoia in legno ad una falda spivente di mq. 15 ancorata al colmo all’abitazione principale e nella parte più bassa a due pali in legno ancorati alla pavimentazione, con altezza al colmo di circa m. 3,00 nella parte più bassa di circa m. 2,70. Sul muro di cinta lato Via Roma inoltre era stato creato un nuovo accesso alla proprietà.", il tutto senza titolo abilitativo in area soggetta a vincolo ex d.lgs. n. 42 del 2004, a vincolo aeroportuale ed in area soggetta a rischio idrogeologico R4;

CONSIDERATO che avverso tale provvedimento l’interessata oppone:

1. Violazione di legge sul procedimento amministrativo L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per carenza di motivazione: l’interessata lamenta che l’ingiunzione risulta sprovvista di una congrua motivazione; in particolare l’amministrazione non ha indicato con quali norme le opere fossero in contrasto e non ha valutato la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria in luogo della più grave demolizione, rispetto alla quale manca ogni riferimento alla sussistenza di un interesse pubblico;

2. violazione dell’art. 31 comma 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: lamenta che l’amministrazione ha concesso un termine minore di novanta giorni – sessanta giorni – ai fini dell’esecuzione della demolizione in aperta violazione dell’art. 31, comma 3 del citato decreto presidenziale;

3. violazione delle norme relative all’autorizzazione paesaggistica in sanatoria: la ricorrente rappresenta che per le opere de quibus ha presentato una richiesta di sanatoria ex d.P.R. n. 380 del 2001 ed una richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 151 del d.lgs n. 490 del 1999, sicché il non attendere l’esito di tali richiesta da parte dell’amministrazione potrebbe comportare che del tutto inopinatamente si pervenga alla demolizione di una costruzione che, con tutta probabilità, potrebbe essere successivamente sanata; anche per questo al giurisprudenza sostiene l’inefficacia del provvedimento di demolizione in presenza di una domanda di demolizione;

RITENUTO che nessuna delle doglianze possa essere condivisa, in particolare quella proposta per ultima circa gli effetti della presentata domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n.380 del 2001 sul provvedimento sanzionatorio, dal momento che il ridetto procedimento ha finalità e modalità diverse da quello di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, (cfr. TAR Lazio, sezione I quater, 22 dicembre 2010, n. 38207) sicchè non può trarsi per esso la medesima necessitata conclusione della sospensione del procedimento sanzionatorio, come opposto in ricorso;

E RILEVATO che la giurisprudenza definisce in termini di quiescenza la situazione della ordinanza di demolizione in esito alla quale sia stata proposta la domanda di accertamento di conformità, poiché nella norma di cui all’art. 36 del citato decreto presidenziale non esiste la disposizione contenuta invece nell’art. 32 della L. n. 326 al comma 25 in ordine al richiamo del Capo IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 il cui art. 44 prevede appunto la sospensione dei procedimenti sanzionatori;

CONSIDERATO che la censura relativa al difetto di motivazione non appare condivisibile, in quanto smentita dal tenore letterale del provvedimento che, come sopra accennato, pone in risalto il contrasto del manufatto realizzato da parte ricorrente con il vincolo paesaggistico ex d.lgs. n. 42 del 2004, con vincolo aeroportuale ed in area soggetta a rischio idrogeologico R4 come risultante dalla legge 18 maggio 1989, n. 183;

RILEVATO che anche la doglianza relativa al mancato rispetto del termine di novanta giorni recato dall’art. 31 comma 3 del d.P.R. n. 380 non appare condivisibile alla stregua della costante giurisprudenza della sezione (TAR Lazio, sezione I quater, 11 gennaio 2011, n. 128);

RITENUTO che il provvedimento vada trovato scevro dalle dedotte censure e che di conseguenza il ricorso vada respinto;

CONSIDERATO che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna Libretti Pietrina al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Comune di Fiumicino.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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