T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-07-2011, n. 6023

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che il ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 690 del 18/11/10 con cui l’Ambasciata d’Italia a Lima ha respinto la richiesta di visto di reingresso presentata dal predetto;

Motivi della decisione

che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Ritenuta, in particolare, fondata la prima censura con cui è stato dedotto il difetto di motivazione dell’atto impugnato;

Considerato, infatti, che il provvedimento di diniego del visto non reca alcuna indicazione delle ragioni poste dall’amministrazione a fondamento della sua decisione ma si limita a richiamare il parere negativo espresso dalla Questura di Roma;

Considerato, poi, che con il parere del 17/11/10 la Questura di Roma ha negato il nulla osta al reingresso "alla luce di quanto…ulteriormente segnalato" dall’Ambasciata d’Italia a Lima;

Considerato che dall’esame dell’atto impugnato e di quello dallo stesso richiamato non emerge con sufficiente chiarezza l’iter logico – giuridico seguito dall’amministrazione ai fini dell’adozione del gravato diniego di visto;

Rilevato che il difetto di motivazione in esame appare non conforme agli artt. 3 l. n. 241/90 e 4 d. lgs. n. 286/98 come già statuito da questo Tribunale (TAR Lazio n. 1778/05);

Considerato che la fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi) e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori motivati provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare in sede di riesame della richiesta di visto;

Ritenuto di dovere porre a carico del Ministero degli Esteri, che ha emesso l’atto impugnato, in quanto soccombente, le spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) condanna il Ministero degli Esteri a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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