Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 23.11.2010 il Tribunale di sorveglianza di Bologna respingeva la richiesta di differimento pena presentata da C.F., disponendo la trasmissione del provvedimento al DAP per le determinazioni di competenza. La richiesta di differimento pena per le condizioni di gravi infermità fisica del C., paraplegico, era stata presentata in relazione ad una condanna alla pena di anni 16 e mesi 8 di reclusione inflitta con sentenza del GIP del Tribunale di Messina in data 31.1.2006 per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 ed altro.
Il Tribunale di sorveglianza, pur prendendo atto che l’istante non era stato allocato nella sezione riservata ai paraplegici, per carenza di posti letto, metteva in evidenza che lo stesso si era rifiutato di sottoporsi alla terapia riabilitativa proposta dai medici curanti; che in data 22.9.2009 gli era stato revocato il beneficio della detenzione domiciliare per ripetute violazioni delle prescrizioni; che vi era pericolo di recidiva, considerando la gravità dei delitti in espiazione e la circostanza che il C. risultava affiliato alla cosca di Bontempo Scavo; e quindi concludeva che non vi erano le condizioni per concedere il differimento della pena.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di C.F., chiedendone l’annullamento per violazione di legge e per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione.
Dagli atti risultava in modo evidente che le condizioni di salute di C.F., affetto da paraplegia da lesione spinale, non erano compatibili con il regime carcerario, incompatibilità accertata anche con perizia in data 5 ottobre 2010.
Il Carcere di Parma, unico istituto in Italia con una struttura astrattamente idonea a detenere il C., si era dichiarato non disponibile a ricevere il predetto anche (ma non solo) per la carenza di posti presso la sezione paraplegici.
Il Tribunale non aveva neppure preso in considerazione la richiesta di detenzione domiciliare a termine, ex art. 47 ter, comma 1 ter O.P., contenuta nell’istanza, e del tutto illogicamente, pur prendendo atto che il C. non era sottoposto ad adeguate cure, aveva respinto tutte le istanze, negandogli il diritto di curarsi sul solo presupposto che sarebbe pericoloso.
Peraltro, non rispondeva al vero che il C. avesse immotivatamente rifiutato di sottoporsi a cure; aveva invece rifiutato di sottoporsi a trattamenti che sapeva essere per lui controproducenti, come peraltro risultava dalla documentazione medica in atti.
Anche la revoca della detenzione domiciliare non poteva essere considerata una valida ragione per rigettare l’istanza, in quanto detta revoca era stata disposta a causa di un presunto contatto con operai che stavano effettuando lavori nel giardino di pertinenza dell’abitazione del C..
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
La motivazione dell’ordinanza appare del tutto carente, innanzi tutto, per il fatto che non sono state indicate quali siano le attuali condizioni di salute di C.F., non essendo stato in alcun modo specificato quale sia la fase della sua malattia;
se la stessa risponda al trattamento e alle terapie curative; se le accertate condizioni di salute siano compatibili con il regime carcerario; quali terapie siano attualmente praticate.
In altri termini, manca nel provvedimento impugnato una qualsiasi motivazione sulla sussistenza o meno delle condizioni per il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena, causa le condizioni di infermità fisica del condannato.
Il Tribunale ha respinto l’istanza di differimento pena, inoltre, in ragione della pericolosità del condannato, con riferimento all’art. 147 c.p., u.c.; ma anche sotto questo profilo la motivazione appare carente, poichè non sono stati in alcun modo approfonditi gli elementi dai quali è stato desunto il concreto pericolo della commissione di delitti, non essendo stato neppure fatto cenno agli esiti del trattamento nel lungo periodo in cui il C. è stato detenuto.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
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