Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 21.1.2010 in riforma della sentenza emessa dal GUP di Napoli del 2.5.2008 riconosceva il vincolo della continuazione tra le odierne imputazioni contestate al C. con i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 24.10.2008 irrevocabile il 9.3.2009 ritenendo assorbita la relativa pena ivi comminata in quella inflitta con l’odierna sentenza impugnata. Confermava nel resto.
Con sentenza del 2.5.2008 il P. veniva ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi a) e QQ) e veniva condannato alla pena di anni venti di reclusione, il C. ritenuto colpevole dei reati sub a) D, M, Aa, MM, QQ, BBB, CCC, MM, QQ e di cui al capo B) della richiesta di rinvio a giudizio di cui al proc. n. 11554/08 e 16564/2008 riunito a quello originario, veniva condannato alla pena di anni venti di reclusione.
La Corte territoriale per i reati associativi contestati (capi a e QQ) richiamava le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia menzionati a pag. 2 della sentenza, l’acquisizione di alcune sentenze e l’attività di intelligence effettuata dalla P.G. soprattutto attraverso le intercettazioni disposte.
Per la posizione del P. sussistono le dichiarazioni rese dal L.G., interno all’associazione, che ha riferito analiticamente il ruolo di preminenza coperto dal ricorrente all’interno del clan, si da diventate braccio destro e consigliere di M.V.. Il P. veniva definito dagli altri appartenenti al clan come zio U.. Il dichiarante ha riconosciuto in foto l’imputato ed il ruolo dello stesso emerge chiaramente dalla captazione de 16.9.2005 tra un detenuto e la moglie.
Circa il reato associativo concernente la droga sussistevano le dichiarazioni del L. riportate a pag. 8 della sentenza impugnata e le intercettazioni riportate alla stessa pagina.
Circa la posizione del C. la Corte territoriale rilevava come fossero del tutto inconferenti le varie deduzioni di cui a pag. 13 della sentenza in quanto senza alcun riferimento con la posizione del ricorrente. Venivano a pag. 15 riportate le dichiarazioni dei collaboranti sia in ordine al reato associativo che per quello concernente gli stupefacenti. Veniva riconosciuta la continuazione con i fatti giudicati dal Tribunale di Nola in data 24.10.2008, ma non con quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 4.3.2003 e del Tribunale di Napoli del 2.5.2008 in quanto non erano emersi elementi in concreto per ritenere che fossero stati commessi nell’ambito del medesimo disegno criminoso. Per il tentato omicidio di G.G. il Tribunale di Nola aveva esclusa la matrice mafioso.
Ricorre la difesa del C. che richiede l’applicazione della continuazione rispetto alla già richiamata sentenza del Tribunale di Nola; il tentato omicidio di G. fu commesso dal ricorrente in concorso con A.F. ed altri avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p. per rafforzare l’associazione del M..
Per il P. si deduce la carenza di motivazione in ordine ai reati associativi contestati, non era stata attribuita efficacia probatoria alla sentenza n. 1898/2007 relativa al M. ed altri, processo che non aveva il ricorrente come imputato. Erano state prese per buone senza riscontri le dichiarazioni del L. generiche e poco concludenti riscontrate da una intercettazione non riferibile al ricorrente. Anche per il reato di associazione dedita altra traffico di stupefacenti mancavano gli elementi di prova.
Motivi della decisione
Stante la manifesta infondatezza de ricorsi, gli stessi vanno dichiarati inammissibili.
Circa il ricorso del C. si tratta di un motivo di merito, già esaminato dai giudici delle precedenti fasi del procedimento che hanno escluso l’applicabilità della continuazione con il processo – per tentato omicidio di G.G. definito con sentenza del Tribunale di Napoli, confermata dalla Corte di appello di Napoli. La Corte territoriale ha osservato che non sussistono in relazione ai detti fatti nè una omogeneità di causale nè una concatenazione di ordine temporale. Per il citato tentato omicidio fu esclusa la matrice mafioso, ma accertata invece come matrice la contrapposizione tra i gruppi operanti nell’ambito del traffico di stupefacenti nel nolano. La motivazione appare congrua e logicamente coerente; le censure sono di mero fatto e del tutto generiche.
Nel ricorso del P. si muovono nel primo motivo censure del tutto generiche alla sentenza impugnata per avere ritenuto credibile le dichiarazioni rese dal collaborante L.. Lo stesso motivo però ricorda che le dichiarazioni rese dal L. sono state confermate dalla captazione di una conversazione in carcere. In realtà la sentenza impugnata ha vagliato attentamente le dichiarazioni rese dal L. che ha riconosciuto il ricorrente anche fotograficamente ed ha evidenziato come le accuse del propalante siano obiettivamente ed incontrovertibilmente confermate dalla citata intercettazione che è riportata per stralcio a pag. 7 della sentenza impugnata. La motivazione sul punto appare congruamente e logicamente motivata, mentre le censure sono di fatto e, come detto, del tutto generiche. Anche circa l’associazione concernente il traffico di stupefacenti la Corte territoriale ha ricordato le dichiarazioni a carico del ricorrente offerte dal L. e riscontrate dalle intercettazioni effettuate. Le censure sono di fatto e del tutto vaghe e generiche non prendendo neppure in esame la motivazione delle sentenze di merito, mentre la sentenza appare congruamente e persuasivamente motivata. L’impossibilità di una partecipazione contestuale ad una associazione mafioso ed ad una diretta allo spaccio ed al traffico di stupefacenti è destituita di fondamento giuridico trattandosi di associazioni con diversa finalità.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè ciascuno – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
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