Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con decreto In data 23.12.2009 la Corte di appello di Torino riformava il provvedimento con il quale il Tribunale della stessa città aveva applicato a M.F. e V.A. la misura della prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza rispettivamente per la durata di anni uno e mesi due e per anni uno e mesi quattro, ai sensi della L. n. 1423 del 1956; in specie, revocava dette misure per mancanza dei presupposti soggettivi.
La Corte territoriale premetteva che ad avviso del giudice di primo grado gli episodi, indicati in numerose comunicazione di notizie di reato, attribuiti ai proposti denotavano la pericolosità degli stessi al sensi dell’art. 1 n.3 della legge 1423 del 1956. Infatti, era stato rilevato che, benchè non fosse intervenuta condanna in relazione a tutti gli episodi, il V. era stato condannato con sentenza del 25/6/1999 per riunioni pubbliche non autorizzate e con sentenza del 4/12/2006 per resistenza a pubblico ufficiale, inoltre, era stato condannato con sentenza di primo grado per danneggiamento, vilipendio delle istituzioni, furto, interruzione di pubblico servizio, violenza privata e invasione di edificio. Il M., invece, formalmente incensurato, era stato condannato con sentenza di primo grado per interruzione di pubblico servizio.
Rilevava, quindi, la corte di merito che le condotte e attribuite ai proposti e ritenute sintomatiche della pericolosità erano tutte riconducibili a forme di protesta sociale del gruppo di socialmente attivi in ambito para-politico cui fanno riferimento i proposti.
Pertanto, ribadito che anche in materia di misure di prevenzione si impone il rispetto del principio di legalità, sicchè non possono costituire presupposto per l’applicazione della misura le manifestazioni di dissenso, sia pure rumorose e moleste, evidenziava che il giudice di primo grado aveva fondato il giudizio di pericolosità su una pluralità di segnalazioni dell’autorità di polizia relative alle manifestazioni di protesta sociale attuate dai proposti unitamente ad altre persone omettendo di indicare e verificare la portata degli elementi di fatto oggetti va mente valutabili ai fini del giudizio di pericolosità, atteso che, peraltro, le segnalazioni di polizia erano rimaste in molti casi prive di alcun esito giudiziario.
2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino lamentando la violazione di legge nella quale è incorso il giudice di secondo grado confondendo la prova richiesta per l’affermazione della responsabilità penale con degli elementi di fatto idonei a far ritenere, anche indipendentemente dalla commissione del reato, la pericolosità sociale ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione.
Nella specie, ad avviso del ricorrente, come era stato evidenziato nel provvedimento di primo grado, il V. annovera tre condanne non definitive per danneggiamento, vilipendio delle istituzioni, violenza privata, interruzione di pubblico servizio e invasione di edificio, mentre il M. negli anni 2008-2009 era stato tratto in arresto tre volte per resistenza a pubblico ufficiale lesioni personali. In ogni caso, nell’ultimo decennio i proposti avevano posto in essere: campagne ingiuriose o diffamatorie contro i partiti politici e le istituzioni, clamore molesto nel corso di manifestazioni non preavvisate, imbrattamento e danneggiamento di cose, occupazione di edifici e disturbo di manifestazioni altrui, porto o detenzione di armi improprie. Del resto, tali condotte non erano state negate nel loro complesso neppure dalla difesa dei proposti.
3. Con memoria depositata in data 11/1/2011 M.F. e V.A., a mezzo del difensore di fiducia, premesso che sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione è limitato alla violazione di legge, rilevano che il ricorrente, pur avendo denunciato formalmente la violazione di legge, in sostanza propone doglianze in relazione alla motivazione del provvedimento impugnato finalizzate esclusivamente ad una valutazione alternativa delle circostanze di fatto acquisite nel procedimento. La corte di merito, invero, non ha negato che i fatti contenuti nelle annotazioni di polizia potessero in astratto essere valutati indipendentemente dalla condanna, ma ha contestato la rilevanza concreta nella fattispecie con una valutazione sottratta al sindacato di legittimità.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere rigetto.
1. Se è vero, secondo un principio consolidato, che ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione personale l’accertamento della pericolosità sociale prescinde dall’affermazione della penale responsabilità, è altrettanto indubbio che detto accertamento non può fondare su mere congetture o sospetti ma richiede una valutazione da parte del giudice di elementi di fatto oggettivamente valutabili dai quali si possa desumere, tenuto conto delle oggettive condotte di vita del proposto la pericolosità sociale dello stesso secondo le categorie cui la normativa vigente riconduce l’applicabilità delle misure di prevenzione personali. Senza dimenticare, peraltro, che presupposto imprescindibile, secondo i principi più volte ribaditi anche dal giudice delle leggi in occasione della valutazione della compatibilità delle misure di prevenzione con i valori costituzionali, è costituito dall’attualità della pericolosità del proposto.
2. Orbene, nella specie, la Corte di merito, pur sottolineando la circostanza che molte delle segnalazioni di polizia nei confronti del M. e del V. non hanno avuto esito giudiziario, ha rilevato in primo luogo che il giudice di primo grado era pervenuto ad un giudizio di pericolosità omettendo di indicare e verificare la portata degli elementi di fatto oggettivamente valutabili delle condotte poste in essere dai proposti, ritenendo, peraltro, quanto acquisito agli atti inidoneo ai fini dell’affermazione della attuale pericolosità del M. e di V., trattandosi di episodi riconducibiii a mere manifestazioni di dissenso, prive di concreto valore sintomatico di pericolosità anche sotto il profilo del pericolo per la sicurezza o pubblica tranquillità.
Il ricorrente, quindi, muove da un corretto principio di diritto – secondo il quale l’accertamento della pericolosità ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione può prescindere dall’affermazione della responsabilità penale – tuttavia, finisce col dedurre vizi di motivazione il cui sindacato – come ricordato anche nella memoria depositata dai proposti e nelle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale presso questa Corte – è precluso in questa sede di legittimità.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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