Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di beni per equivalente, sino alla concorrenza di Euro 1.643.850,00, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Caltagirone in data 27.7.2010 nei confronti, tra gli altri, della società "Gruppo LU.CA. S.r.l." in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 8 e 10 e art. 640 bis c.p.; reati dei quali è indagata, tra gli altri, O.C., rappresentante legale della predetta società.
In sintesi, l’ordinanza ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’istante per il riesame aveva eccepito la nullità del decreto di sequestro preventivo per carenza di motivazione in ordine alle ragioni del sequestro, per non essere stati indicati specificamente i beni da sottoporre a sequestro, e dedotto la non sequestrabilità di beni appartenenti a soggetto diverso dalla persona fisica sottoposta ad indagini.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso, tramite i propri difensori, la O., in qualità di legale rappresentante della società "Gruppo LUCA. S.r.l.", che la denuncia per violazione di norme processuali e vizi di motivazione.
Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente ripropone l’eccezione di nullità del decreto di sequestro per carenza ed illogicità della motivazione.
Si osserva che l’ordinanza impugnata ha escluso la denunciata nullità per essere la motivazione del decreto di sequestro integrata da quella della richiesta del P.M. in esso espressamente richiamata.
Si deduce, in contrario, che la richiesta del P.M., mentre faceva riferimento al sequestro di beni confiscabili per equivalente, era motivata con l’affermazione dell’esistenza del pericolo che i beni venissero utilizzati per la consumazione del reato; il decreto di sequestro ha individuato il periculum in mora nella possibilità di aggravamento delle conseguenze del reato, con la conseguenza che dalla integrazione dei due provvedimenti non emerge la ragione giustificatrice posta effettivamente a fondamento della misura cautelare.
Con il secondo mezzo di annullamento si ripropone l’eccezione di nullità del decreto del G.I.P. per non essere stati indicati in detto provvedimento i beni da sottoporre a sequestro preventivo.
Si osserva che il provvedimento del G.I.P. individua i beni da sottoporre a sequestro mediante il rinvio a determinate pagine della richiesta del P.M., mentre tale richiesta non contiene alcuna numerazione. Si deduce, quindi, che il G.I.P. è venuto meno all’obbligo di indicare specificamente le cose da sottoporre a sequestro.
Con l’ultimo mezzo di annullamento si ripropone la denuncia di violazione di legge per essere stato disposto il sequestro di beni appartenenti ad un soggetto diverso dalla persona fisica indagata.
In sintesi, si contesta la sottoponibilità a sequestro di beni appartenenti ad una persona giuridica mentre i reati posti a fondamento della misura sono attribuiti esclusivamente ad una persona fisica.
Con memoria depositata in udienza la difesa della ricorrente inoltre ha ribadito le precedenti deduzioni su tale ultimo punto, deducendo che la società i cui beni sono stati sottoposti a sequestro non avrebbe tratto profitto dai reati.
Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente è appena il caso di osservare, in relazione al primo motivo di gravame, che ai sensi dell’art. 324, comma 7, in relazione all’art. 309 c.p.p., comma 9, il Tribunale del riesame può confermare o annullare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle esposte nel decreto di sequestro, sicchè l’ordinanza del tribunale del riesame può integrare o correggere eventuali vizi motivazionali del decreto e, per l’effetto, non possono essere riproposte in sede di legittimità le stesse censure già formulate in sede di riesame, dovendosi tener conto della motivazione contenuta nel provvedimento emesso da detto organo giudicante.
Orbene, l’ordinanza impugnata ha correttamente precisato che la confisca per equivalente prescinde dalla pericolosità della cosa oggetto della misura ablatoria, sicchè il sequestro è esclusivamente finalizzato a garantire la successiva acquisizione di detto bene.
E’ stato anche correttamente osservato dai giudici del riesame che non costituisce elemento essenziale di validità del provvedimento di sequestro la individuazione specifica dei beni da sequestrare.
Tale principio di diritto trova soprattutto applicazione nell’ipotesi sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, in cui non vi è alcun collegamento tra la cosa ed il reato commesso, (sez. 3, 25.2.2010 n. 12580, Baruffa, RV 246444).
E’, infine, infondato l’ultimo motivo di ricorso.
La confiscabilità dei beni della società Gruppo LV.CA. S.r.l. deriva proprio dal rapporto organico esistente tra il soggetto indagato, attuale ricorrente, e detta società, che in base alle risultanze fattuali indicate nella ordinanza ha proceduto a false assunzioni di lavoratori ed emesso documentazione fiscale falsa.
Nè in sede di legittimità può formare oggetto di valutazione l’assunto difensivo, dedotto per la prima volta nella memoria depositata in udienza, secondo il quale la società non avrebbe tratto profitto dalla commissione dei reati.
Peraltro, l’ordinanza ha anche evidenziato che per la commissione dei reati sono stati utilizzati beni appartenenti alla società, della quale, come già rilevato, la O. è rappresentante legale, con la conseguente sequestrabilità dell’intero complesso aziendale, (cfr. sez. 6, 16.4.2008 n. 27340, P.M. in proc. Cascino, RV 240574).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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