Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un c/c, di un’auto Audi A3 e di un motoveicolo Honda emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 21.5.2010 nei confronti di P.A., indagato, unitamente a altre persone, dei reati di cui agli artt. 513 bis, 56, 629 e 644 c.p. aggravati anche ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7.
Il Tribunale del riesame, premesso che a carico dell’indagato sono stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza dei reati oggetto di indagine, essendo stato raggiunto da una ordinanza che ha applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari, ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari che giustificano il sequestro, in quanto finalizzato alla confisca ai sensi della L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies nell’ipotesi di condanna o di applicazione della pena sull’accordo delle parti. Sul punto l’ordinanza ha ravvisato la assoluta sproporzione tra i beni in sequestro, costituiti dalla somma di Euro 56.477,00 depositata sul conto corrente ed i citati mezzi di trasporto, ed i proventi dell’attività commerciale esercitata dal P. come risultanti anche dalle dichiarazioni dei redditi prodotti dalla difesa dell’indagato.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, che la denuncia per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Si afferma che il c/c oggetto di sequestro è cointestato anche alla moglie del P., con la quale vive in regime di separazione dei beni; che l’indagato è titolare dì autorizzazioni all’esercizio del commercio ed ha condotto per anni, unitamente alla moglie, attività commerciale di merceria e minimarket, per le quali, diversamente da quanto affermato nel provvedimento impugnato, ha presentato dichiarazioni dei redditi.
Si deduce, quindi, che la sproporzione reddituale che giustifica la confisca ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies deve riguardare non soltanto il reddito dichiarato ma anche l’effettiva attività economica esercitata dal condannato.
Nel caso in esame, secondo il ricorrente, l’esercizio di un’attività economica lecita, pur in assenza di dichiarazioni dei redditi congrue, appare comunque assolutamente idonea a giustificare la disponibilità da parte dei coniugi P. – Pi. della modesta somma rinvenuta sul conto corrente cointestato, sicchè il Tribunale, pervenendo ad un diverso giudizio sul punto, ha travisato le citate risultanze procedimentali e l’ordinanza è incorsa nel denunciato vizio di motivazione.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 325 c.p.p., comma 1, ai sensi del cui disposto i provvedimenti relativi alle misure cautelari reali sono impugnabili esclusivamente per violazione di legge e non anche per vizi di motivazione.
Peraltro, il Tribunale del riesame ha tenuto conto di tutte le deduzioni e produzioni documentali del ricorrente in ordine alla attività economica esercitata ed ai redditi prodotti, pervenendo alla conclusione della assoluta sproporzione tra i mezzi economici ed i beni posseduti con valutazione di merito che, in ogni caso, non è suscettibile di contestazione in sede di legittimità.
Si deve anche osservare, in relazione a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in materia (sez. 5, 23.10.2007 n. 39048, Casavola e altri, RV 238216), che le deduzioni del ricorrente in ordine alla attività economica esercitata sono del tutto generiche, non risultando che lo stesso, nella sede di merito, abbia prodotto, oltre alle licenze di commercio, prove del volume di affari dimostrativo di un’adeguata capacità reddituale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa della ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa della ammende.
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