Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con ordinanza, deliberata il 10 novembre 2010 e depositata il 29 novembre 2010, la Corte di appello dell’Aquila ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), il gravame proposto da B.I. e da D.C. avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Pescara, 6 maggio 2005, motivando che l’appello era "del tutto generico e aspecifico", non contenendo alcuna "critica (..) contro uno o più punti della decisione" e potendosi "attagliare a qualsiasi sentenza avente il medesimo oggetto". 2. – Ricorrono per cassazione entrambi gl’imputati, col ministero del comune difensore di fiducia, avvocato Giancarlo De Marco, mediante atto del 2 dicembre 2010, col quale dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), erronea applicazione degli artt. 581 e 591 c.p.p., nonchè vizio di motivazione, e, sulla premessa che il requisito della specificità dei motivi è preordinato ad assicurare la individuazione dei "punti e dei capi del provvedimento impugnato sottoposto a censura" e oggetto della devoluzione, nonchè delle "ragioni di dissenso" e della "diversa deliberazione sollecitata al giudice di secondo grado", deduce: gli appellanti hanno soddisfatto il requisito della specificità; hanno, infatti, indicato, previo "breve excursus sui fatti", i punti della sentenza oggetto di gravame, cioè, quelli concernenti la "pronunzia di penale responsabilità" e il trattamento sanzionatorio; e hanno esposto le ragioni delle rispettive censure, "succintamente enucleate" con i riferimenti operati al "mancato raggiungimento della certezza della prova", al "cattivo uso degli indici dosimetrici" per la "sproporzione della pena rispetto al fatto" e per la "violazione del principio costituzionale della funzione rieducativa" e per il diniego delle attenuanti generiche;
hanno, infine, indicato l’oggetto delle richieste formulate, in linea principale, nel senso del "proscioglimento" e, in via gradata, per la riduzione della pena "eventualmente previa concessione delle attenuanti generiche"; inoltre la "sinteticità’ dei motivi afferenti al trattamento sanzionatorio è conseguenza della "natura estremamente apodittica della motivazione sul punto del giudice di prime cure" (testualmente riportata); sicchè non è dato il caso di censure le quali non presentino "alcun preciso e concreto riferimento (al) provvedimento impugnato". 3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 21 marzo 2011, osserva: l’appello proposto non "rende impossibile l’individuazione del devolutum". 4. – Il ricorso è manifestamente infondato.
4.1 – Il Tribunale ordinario aveva motivato l’affermazione della penale responsabilità 1) di B.I. in ordine ai delitti di porto e di detenzione illegali di esplosivi – ravvisata l’ipotesi della lieve entità ai sensi della L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5 – e in ordine alla contravvenzione prevista e punita dall’art. 678 c.p., 2) di D.C. in ordine alla succitata contravvenzione (così qualificata l’originaria imputazione); e aveva irrogato, colla finale diminuente del rito abbreviato per entrambi, al primo ( B.) la pena della reclusione in dieci mesi e della multa in Euro 400,00, previo riconoscimento nei suoi confronti, delle circostanze attenuanti generiche e della continuazione; alla seconda ( D.) la pena dell’arresto in otto mesi ed Euro 160,00, motivando per quanto qui rileva: la prova dei reati, ascritti agli imputati, è offerta dal sequestro delle sostanze esplosive, messe in vendita nel negozio della D., cui era addetto B., e dalle informazioni fornite dagli acquirenti; al di là del rilievo della "eccedenza della quantità degli artifici detenuti rilevata dai Carabinieri operanti … sulla base degli stessi dati indicati sulle etichette dei singoli manufatti e, comunque, di notevole entità", denota la illiceità delle condotte delittuose e contravvenzionali l’accertamento che "la quasi totalità degli artifici sequestrati non sono mai stati classificati dal Ministero", in quanto "le categorie riportate sulle etichette" costituiscono meri espedienti "volti a simularne la regolarità e la commerciabilità"; la D., titolare della ditta e intestataria della autorizzazione prefettizia, effettivamente risulta "come la classica testa di legno della attività di fatto gestita dal marito ( A.F.G., separatamente giudicato) e dai suoi dipendenti; non di meno risponde della contravvenzione ritenuta a titolo di colpa, (per la negligenza nell’esercizio) "dei connessi doveri di controllo"; quanto al trattamento sanzionatorio, la D. non merita le attenuanti generiche "alla luce dei precedenti specifici e della gravità della colpa"; alla stregua dei criteri, stabiliti dall’art. 133 c.p., le pene sono determinate nella misura indicata (pena base per B.:
un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 600,00 di multa; ridotta per le generiche a un anno e a Euro 400,00; aumentata per la continuazione ad un anno e tre mesi di reclusione e a Euro 600,00 di multa; ridotta, infine, di 1/3 pel rito; pena base per D.: un anno di arresto ed Euro 240,00 di ammenda, ridotta di 1/3 pel rito).
4.2 – Nell’atto di gravame, comune a entrambi gli appellanti, il difensore aveva opposto: la sentenza appellata è "lacunosa e lascia adito a numerose perplessità"; la D. è mera intestataria della ditta; il vero gestore è il marito, come ha riconosciuto il Tribunale; la appellante non aveva, nè poteva avere contezza delle "irregolarità commesse nella gestione della azienda"; è carente l’elemento soggettivo; l’eccedenza del materiale non è stata dimostrata "attraverso l’analisi della sostanza"; nè può essere desunta dagli "effetti della deflagrazione"; la ditta era munita di regolare autorizzazione prefettizia "per il deposito e la vendita del materiale pirico" per quantità non inferiori "ai manufatti rinvenuti nel corso delle perquisizioni"; tutto il materiale era destinato al magazzino; "l’autovettura del B.I. era stata caricata a tal fine"; in subordine, le pene devono essere ridotte, anche previa concessione alla D. delle attenuanti generiche; le sanzioni sono "notevolmente superiori ai minimi edittali" e, comunque, "sproporzionate" rispetto alla "gravità del caso di specie", qualificato dal giudice "di lieve entità" e reputato meritevole della attenuante di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5. 4.3 – Orbene, in punto di responsabilità, la mera negativa degli appellanti circa il "mancato raggiungimento della certezza della prova", denota la genericità della censura affatto immotivata.
E le ulteriori deduzioni difensive non presentano alcuna attinenza rispetto alla effettiva ratio decidendi della decisione appellata;
non impingono le strutture portanti del costrutto argomentativo della decisione appellata nella prospettiva, prescritta dal rito, della confutazione dialettica delle ragioni specifiche effettivamente poste dal giudice a quo a fondamento della decisione impugnata.
Epperò la carenza di correlazione comporta la inammissibilità del gravame (v., circa il requisito della correlazione, Cass., Sez. 1, 30 settembre 2004, n. 39.598, Burzotta, massima n. 230.634, secondo la quale la impugnazione "è inammissibile quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso"; cui ad de: Sez. 1, 20 gennaio 2005, n. 4521, Orrù, massima n. 230751; Sez. 4, 3 luglio 2007, n. 34270, Scicchitano, massima n. 236945; Sez. 3, 6 luglio 2007, n. 35492, Tasca, massima n. 237596; Sez. 2, 15 maggio 2008, n. 19951, Lo Piccolo, massima n. 240109).
Le ulteriori censure difensive di malgoverno nella dosimetria della pena risultano altrettanto generiche come quelle in punto di responsabilità: gli appellanti omettono di addurre veruna specifica circostanza che suffraghi il contenimento delle sanzioni; e, in relazione al diniego delle attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. per la D., l’appellante si imita a reiterare la relativa richiesta.
4.4 – Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – di ciascuno dei ricorrenti medesimi al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
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