T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 08-07-2011, n. 6101 Pensioni privilegiate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la ricorrente, in proprio e quale coniuge superstite del TEN. Col. Michele Saracco e quale esercente la patria potestà sui figli minori Saracco Nicola, Angelo e Francesca, ha chiesto l’annullamento del provvedimento in data 9 dicembre 2010, notificato il 24 gennaio 2011, con il quale è stata respinta l’istanza della ricorrente diretta ad ottenere la concessione della speciale elargizione prevista dalla legge n. 308/1981;

Considerato che la ricorrente contesta il gravato procedimento motivato dal fatto che l’evento mortale deve essere riconducibile all’espletamento di effettiva attività istituzionale in quanto l’elargizione è finalizzata a quell’area di rischi cui è esposto il personale militare nello svolgimento di compiti di servizio ad esso peculiari, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

Ritenuto che l’incidente cui è stato vittima il marito della ricorrente, avvenuto in itinere, deve essere considerato come avvenuto in servizio, e tale è stato riconosciuto dall’Amministrazione sia ai fini della concessione dell’equo indennizzo che della pensione privilegiata;

Considerato che l’art. 6 della legge n. 308 del 1981 prevedeva la corresponsione di una speciale elargizione ai familiari dei militari di leva ed in s.p.e. "deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite e lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell’adempimento del servizio";

Considerato che la legge n. 280 del 1991, modificando l’art. 1 e l’art. 6 della suddetta legge n. 308 ha espressamente esteso tale provvidenza anche agli eventi verificatisi "durante il periodo di servizio" tra cui rientrano anche gli infortuni in itinere per cui può ragionevolmente affermarsi che l’evento dannoso che dà diritto ai benefici di legge non è più soltanto un fatto occorso per causa di servizio ma qualunque episodio intervenuto durante il periodo di servizio (cfr. T.A.R. LOMBARDIA – BRESCIA – n. 16 del 10 gennaio 2009);

Considerato che la morte del TEN. Col. Sarocco è avvenuta in data 6 marzo 2008 sotto la vigenza della disposizione di cui all’art. 6 della legge n. 308/1981 così come modificato dalla legge n. 286/91 che prevedeva la corresponsione del beneficio in questione per eventi verificatisi "durante il periodo di servizio" senza limitare il suddetto beneficio ai soli eventi collegati strettamente all’adempimento del servizio;

Conclusivamente il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento attesa la spettanza in capo alla ricorrente della speciale elargizione di cui è causa.

Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti in considerazione della particolare natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionaledefinitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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