Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 740/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Elvio Antonelli Consigliere

Stefano Mielli Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2426/2008, proposto da ET TOUMY AHMED, rappresentato e difeso dall’avv. Stefania Filippi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

contro

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l’accertamento del silenzio inadempimento della Questura di Treviso in ordine alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, l’accertamento della fondatezza dell’istanza e la condanna al provvedere e a risarcire i danni subiti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nella camera di consiglio dell’11 marzo 2009 – relatore il primo referendario Stefano Mielli – l’avv. De Stefani in sostituzione di Filippi per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Gasparini per la P.A.;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente nel 2006 ha chiesto il rinnovo del proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Con il ricorso in epigrafe, deducendo il perdurante mancato riscontro all’istanza presentata, chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione.

Quest’ultima, costituitasi in giudizio, ha documentalmente provato di aver rigettato l’istanza con provvedimento del 28 febbraio 2008, in data antecedente alla proposizione del ricorso (cfr. doc. 16 allegato alla relazione della Questura) e di aver ripetutamente invitato il ricorrente in Questura per la notifica del diniego indirizzando le comunicazioni ai difensori di cui questi si è di volta in volta avvalso (in data 30 settembre 2008 e in data 16 gennaio 2009), essendosi resosi irreperibile al luogo di residenza (cfr. la comunicazione di cancellazione per irreperibilità di cui al doc. 15 allegato alla relazione dell’Amministrazione).

Ne consegue che il ricorso, introdotto ai sensi dell’art. art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, va dichiarato inammissibile poichè nella specie risulta provata l’inesistenza dell’inerzia dell’amministrazione già al momento della proposizione della domanda: circostanza che avrebbe potuto essere accertata con l’ordinaria diligenza prima di dar corso al giudizio.

Le spese di giudizio seguono, pertanto, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione, liquidandole in complessivi € 1.500,00 per spese, diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 marzo 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. Veneto – III Sezione n.r.g. 2426/08

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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