Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 06-07-2011, n. 26227

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Genova con sentenza del 7.7.2010, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 15.7.2008, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato sub b) perchè estinto per prescrizione ed assolveva il ricorrente dal reato sub A) e limitatamente agli oggetti di cui al capo a) anche in riferimento al reato sub c) di ricettazione e per l’effetto riduceva la pena a mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

Il ricorrente è stato condannato per aver detenuto per la vendita alcuni prodotti industriali (orologi, cinture etc.) con marchi contraffatti e per ricettazione degli stessi.

Ricorre l’imputato che con il primo motivo deduce che il reato di ricettazione doveva ritenersi assorbito in quello di detenzione per la vendita dei beni con marchi contraffatti.

Con il secondo motivo si allega che non era stata applicata la diminuente per il rito.

Motivi della decisione

Il primo motivo non è fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’art. 474 c.p. e l’art. 648 c.p. possono concorrere in quanto le rispettive fattispecie incriminatici puniscono condotte tra loro diverse tra le quali non sussiste alcun rapporto di specialità (cass. sez. un. n. 23427/01;

cass. n. 12452/08); il precedente citato riguarda il concorso tra diversi reati.

Fondato è il secondo motivo in quanto non risulta applicata nella rideterminazione della pena effettuata in appello la diminuzione per la scelta dei rito: conseguentemente di deve annullare senza rinvio sul punto la impugnata sentenza e rideterminare la pena di in giorni 40 di reclusione ed Euro 133,00 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena e determina la pena stessa in giorni 40 di reclusione ed Euro 133,00 di multa. Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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