Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-04-2011) 06-07-2011, n. 26269 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello presentato da A.E.K., confermando la sentenza del 23 maggio 2008 con cui il G.u.p. del Tribunale di Torino, in sede di giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 572 e 585 c.p., per avere maltrattato R.S., sua convivente e, successivamente, sua moglie, nonchè per avere cagionato alla stessa lesioni personali guaribili in venticinque giorni.

2. – L’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione.

Con il primo motivo deduce la mancanza di motivazione, precisando che la Corte territoriale non avrebbe preso in esame le specifiche doglianze difensive articolate nell’atto di appello.

Con il secondo motivo denuncia, in via subordinata, l’illogicità manifesta della motivazione, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione la ritrattazione della persona offesa, basandosi unicamente sulle prime dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, e, inoltre, avrebbe ritenuto sussistenti le lesioni sebbene il certificato medico prodotto presentasse evidenti lacune nella descrizione della patologia.

Infine, lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la cui esclusione non sarebbe stata neppure adeguatamente motivata.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è infondato.

3.1. – Quanto al primo motivo, si rileva che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su specifiche deduzioni prospettate con il gravame quando le stesse sono disattese dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (tra le tante v., Sez. 2^, 26 maggio 2009, n. 33577, Bevilacqua; Sez. 2^, 19 maggio 2004, n. 29434, Candiano). Infatti, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione di tutte le tesi difensive disattese, essendo sufficiente che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

Nel caso in esame la sentenza impugnata indica con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sicchè deve ritenersi che la motivazione consente l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, con conseguente esclusione del vizio denunciato.

I motivi con cui si chiedeva l’assoluzione e la "derubricazione" dei reati devono ritenersi implicitamente esaminati, in quanto la sentenza ha offerto una ricostruzione completa dei fatti, ritenendo sussistenti i reati contestati all’imputato.

3.2. – Infondato è pure il secondo motivo.

Deve, infatti, escludersi la denunciata manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata considerazione dell’intervenuta ritrattazione della persona offesa. Su questo aspetto la sentenza ha offerto una logica e coerente spiegazione, osservando che si è trattato di dichiarazioni rese nel momento in cui tra le parti era in corso un tentativo di riappacificazione, sicchè la moglie dell’imputato ha cercato di ridimensionare le condotte del marito.

Nessuna ritrattazione, quindi, ma solo dichiarazioni dirette ad alleggerire la posizione di E.K., la cui responsabilità è stata affermata in base alle originarie accuse della moglie, ritenute sicuramente attendibili, oltre ad altri elementi di prova non specificamente contestati dal ricorrente.

3.3. – Infine, deve escludersi il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in quanto la Corte territoriale ha negato l’applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione in considerazione della gravità dei fatti accertati. Si tratta di una motivazione del tutto coerente e logica, che non merita le censure proposte.

4. – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato per l’infondatezza dei motivi dedotti e l’imputato condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *