Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. L’attuale appellato, già ricorrente in primo grado, cittadino marocchino presente in Italia con regolare permesso di soggiorno, alla scadenza del permesso medesimo ne ha chiesto il rinnovo alla Questura di Trento.
La Questura, con atto del 26 gennaio 2006, ha negato il rinnovo del permesso. La motivazione fa riferimento al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.P.R. n. 286/1998, come modificati dalla legge n. 189/2002. Tali disposizioni (nell’interpretazione accoltane dalla Questura) precludono tassativamente il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno qualora lo straniero risulti condannato per determinati reati, fra i quali (per quanto qui interessa) quelli "inerenti gli stupefacenti".
Nel caso in esame, l’interessato risulta condannato, con sentenza del 25 ottobre 1991, per un reato in materia di stupefacenti.
2. L’interessato ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo di Trento, deducendo, in sintesi, che la vicenda penale che lo riguardava si era svolta interamente assai prima dell’entrata in vigore della legge n. 189/2002: pertanto, a suo dire, le disposizioni sopravvenute non potevano essere applicate a suo danno, ostandovi il principio di nonretroattività delle leggi.
3. Il Tribunale amministrativo di Trento ha accolto il ricorso.
Appella l’Amministrazione, contestando la correttezza giuridica della decisione nei suoi profili di diritto.
4. Il Collegio osserva che sulla questione di massima, inerente alla presente controversia, la giurisprudenza prevalente è nel senso che le preclusioni introdotte dalla legge n. 189/2002 hanno effetto anche quando le condanne penali risalgono a data anteriore all’entrata in vigore della legge stessa, ovvero si riferiscono a reati commessi anteriormente a quella legge.
Detto orientamento giurisprudenziale si basa sulla considerazione che nel contesto delle modifiche introdotte dalla legge n. 189/2002 le preclusioni al rilascio (o al rinnovo) del permesso di soggiorno non si configurano come sanzioni accessorie degli illeciti penali; invece le pregresse condanne penali rilevano come fatto storico da cui attualmente viene fatto discendere un giudizio di non ammissibilità dello straniero nel territorio nazionale. In questa luce non è rilevante che i fatti pregressi siano anteriori o posteriori all’entrata in vigore della legge n. 189/2002.
Lo stesso orientamento giurisprudenziale ha avuto cura di precisare che si giunge a conclusioni diverse quando le sentenze penali emesse anteriormente alla legge n. 189/2002 siano frutto dell’applicazione dell’art. 444 c.p.c. ("patteggiamento"). Su questo punto l’argomento della giurisprudenza è che la sentenza "patteggiata" implica e presuppone una consapevole valutazione dell’imputato riguardo ai vantaggi ed agli svantaggi del patteggiamento; di conseguenza sarebbe iniquo far discendere da una sentenza "patteggiata" effetti che, derivando da una legge sopravvenuta, l’interessato non era in grado di valutare.
5. Ora, nel caso in esame si può ritenere incontroverso che la sentenza penale risalente al 1991 (vale a dire oltre un decennio prima della legge n. 189/2002) sia stata "patteggiata". Sul punto, il ricorso in primo grado dell’interessato si diffonde ampiamente, con l’esposizione di circostanziati elementi di fatto ulteriori rispetto a quelli sommariamente menzionati nel provvedimento impugnato; e la difesa dell’Amministrazione non ha mai sostenuto il contrario, dando quindi per ammesso quanto dedotto in punto di fatto dal ricorrente.
Si può dunque concludere che nella fattispecie la pregressa condanna penale non poteva essere considerata automaticamente ostativa del rilascio del permesso di soggiorno.
Tanto basta per ritenere illegittimo l’atto impugnato in primo grado, siccome costruito sul presupposto del carattere automaticamente ostativo di quel precedente.
6. In conclusione, l’appello va respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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