Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 4 ottobre 2010, depositata il successivo 22 ottobre, il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio, in data 29 giugno 2010, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di P.A., sottoposto ad indagini per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere semplice, finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio, e per due reati fine di ricettazione.
Dopo avere integralmente richiamato le motivazioni dell’ordinanza cautelare genetica, il Tribunale, nel replicare alle specifiche doglianze difensive, ha affermato che le risultanze investigative, costituite essenzialmente dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, avevano dimostrato una frequenza di rapporti tra D. B.A., D.B.P., D.L.F., P. A. e altri soggetti – identificati e non – improntati alla chiara e stabile condivisione di interessi illeciti.
In particolare, alcuni contatti telefonici davano conto della ricerca di veicoli da rubare e della scelta operata; in altre conversazioni si faceva espresso riferimento alla provenienza furtiva di alcuni veicoli; in altre ancora l’interesse alla pronta monetizzazione dell’illecito induceva a telefonare alla persona offesa per verificarne la disponibilità al recupero oneroso del bene (il cosiddetto "cavallo di ritorno").
Era dunque emersa, secondo il Tribunale, la sicura disponibilità di beni di provenienza delittuosa – in prevalenza autovetture, ciclomotori, motociclette, autoradio – da parte degli interlocutori, i quali mostravano di essere inseriti in un ampio e organizzato contesto delinquenziale di circolazione di un numero indeterminato di oggetti di pregio, sottratti ai loro legittimi possessori.
Con specifico riguardo alla posizione del P., la sua partecipazione all’associazione per delinquere era confortata, ad avviso del decidente, dal contenuto delle sue conversazioni con D. L.F., coordinatore dell’intero gruppo, al quale facevano riferimento numerosi associati per ricevere ordini e direttive.
Dalle conversazioni del P. col D.L. era emersa, in particolare, la comune disponibilità di un ciclomotore Beverly, la cui provenienza delittuosa era rivelata dalla palese sproporzione tra il prezzo di cessione (200 o 300 Euro) e il suo valore venale, di gran lunga superiore, come dimostrato altresì dal fatto che si trattava di un mezzo di marca e modello ambiti.
Sempre dai colloqui tra il P. e il D.L. era risultata la disponibilità comune di un’autovettura Megane e di un’autoradio, della cui provenienza delittuosa non poteva dubitarsi, in considerazione di alcuni accenni telefonici alla persona cui i medesimi beni sarebbero stati consegnati, già emersa nella sua funzione di collettore degli oggetti trafugati; e in relazione alla "mazzetta" richiesta dal P. per sè, con rinvio del discorso, sul punto, a scopo cautelativo dal calcolato rischio di intercettazioni.
Non si trattava, dunque, secondo il Tribunale, di singoli delitti di ricettazione poichè le conversazioni denotavano la stabilità e la consuetudine dei rapporti tra gli indagati, un substrato comune di conoscenze, di relazioni e di riferimenti personali e logistici nelle operazioni criminose di comune interesse, e un’intesa finalizzata non alla commissione di singoli delitti bensì alla perpetuazione di una serie indeterminata di reati contro il patrimonio.
Quanto alle esigenze cautelari, considerata la gravità del delitto associativo desunta dall’intenso volume dei traffici illeciti, dal numero dei sodali e dall’entità dei profitti ricavati, e valutata altresì la negativa personalità del P., stabilmente dedito a intensa attività delinquenziale, il Tribunale ha ritenuto che misura proporzionata alla gravità del fatto, idonea ed adeguata ai fini di cautela sociale, fosse quella di massimo rigore e, perciò, ha rigettato la richiesta di riesame dell’indagato.
2.1. Avverso la predetta ordinanza il P. ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), il vizio di violazione di legge (erronea applicazione degli artt. 648 e 416 cod. pen.) e il difetto di motivazione.
Il Tribunale non avrebbe indicato gli elementi positivi integranti, a carico dell’indagato, il compendio indiziario del delitto di ricettazione, i cui contenuti descrittivi, nel provvedimento impugnato, sarebbero aleatori e arbitraria la loro qualificazione criminosa nei termini contestati.
La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe solo apparente: in particolare, non sarebbe stata data ragione del fatto che il P. trattenesse rapporti solo con il D.L.F. e non con gli altri presunti membri del sodalizio, e non sarebbe stato spiegato perchè i reati eventualmente commessi dal P., in concorso col D.L., sarebbero da intendersi univocamente e necessariamente come frazioni esecutive di un programma criminoso più ampio oggetto dell’ipotizzato delitto associativo.
Per l’una ( art. 416 cod. pen.) come per l’altra contestazione ( art. 648 cod. pen.) il compendio indiziario, dunque, sarebbe stato ritenuto grave dal Tribunale in forza di un mero sillogismo logico, cui mancherebbe la certezza delle premesse.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è inammissibile.
L’ordinanza impugnata, adeguatamente e coerentemente motivata sia con riguardo alla ritenuta esistenza di un grave quadro indiziario dei fatti criminosi ipotizzati nel titolo cautelare, sia con riguardo alle riconosciute esigenze cautelari, resiste alle generiche critiche ad essa mosse dal ricorrente.
L’atto di impugnazione, invero, non contiene alcuna specifica contestazione della pur diffusa ricostruzione del compendio indiziario, puntualmente operata nel provvedimento impugnato, e della inferenza da esso dei reati di cui agli artt. 416 e 648 cod. pen., solo genericamente confutati dal P..
Va aggiunto che la contestata deduzione dal contenuto dei dialoghi intercettati tra il ricorrente e il solo D.L. dello stabile inserimento del P. nella più ampia rete coordinata e diretta dallo stesso D.L., in funzione della commissione di una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio da cui ricavare profitti illeciti per tutti gli appartenenti al presunto sodalizio, involge una valutazione alternativa in fatto delle risultanze investigative, che è preclusa a questa Corte in presenza di una motivazione che, nel provvedimento impugnato, da adeguata e coerente ragione dell’appartenenza del ricorrente ad una struttura organizzata per commettere un numero indeterminato di reati a causa della frequenza dei suoi rapporti con il presunto dirigente di essa e della varietà e pluralità dei beni di illecita provenienza trattati dal P..
Segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma nella misura media, stimata equa, di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
La cancelleria provvederà alle comunicazioni previste dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
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