Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza del 18 marzo 2009, la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa il 26 aprile 2002 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, ha, per quel che qui interessa, dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.A. in ordine al reato di cui al capo K) perchè estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena e determinando per l’effetto quella inflitta in ordine ai residui di usura al medesimo ascritti, in anni due e mesi due di reclusione ed Euro 2000 di multa.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale, reiterando doglianze già formulate in grado di appello e disattese da quei giudici, rinnova la eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, deducendo la competenza del Tribunale di Velletri, in base al decreto legislativo numero 491 del 1999, con il quale è stata operata una revisione del circondario di Roma che ha determinato lo spostamento al Tribunale di Velletri della competenza per territorio in riferimento ai luoghi in cui si sono svolti i fatti. Rileva in proposito il ricorrente che, nella specie – avuto riguardo alla disciplina transitoria dettata dall’articolo 10 del decreto legislativo numero 491 del 1999 – l’azione penale è stata esercitata il 29 marzo 2001, attraverso il deposito della richiesta di rinvio a giudizio, quando, cioè, il decreto stesso era già divenuto efficace sin dall’11 luglio 2000. Pertanto, doveva trovare applicazione la nuova ripartizione territoriale, in quanto il procedimento può ritenersi "pendente" del solo dopo l’esercizio dell’azione penale. Interpretazione, questa, peraltro avallata dalla giurisprudenza di questa Corte.
Il ricorso è inammissibile in quanto, al di là della fondatezza dei rilievi svolti dal ricorrente (in effetti in linea con la giurisprudenza di questa Corte, formatasi sul punto), è assorbente rilevare che, nella specie, il procedimento si è celebrato in primo grado con le forme del rito abbreviato. Deve dunque al proposito ribadirsi l’orientamento assolutamente prevalente di questa Corte secondo il quale l’ammissione al giudizio abbreviato preclude la proposizione dell’eccezione di incompetenza per territorio, anche se in precedenza dedotta e decisa in senso negativo (ex plurimis, Cass., Sez. 3^, 15 dicembre 2010, Dalti).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.