Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-06-2011) 07-07-2011, n. 26752 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia, con ordinanza del 24.11.2010 applicava ad A.A., indagato per il delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 la misura della custodia cautelare in carcere.

L’indagato chiedeva il riesame e il tribunale, con decisione del 25.02.2011, confermava l’ordinanza impositiva, ritenendosi, fra l’altro, incompetente sulla eccezione di estinzione della misura per decorso dei termini custodiali a sensi dell’art. 297 c.p.p., comma 3.

L’ A. ricorre per cassazione, lamentando che illegittimamente il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla anzidetta eccezione di estinzione della misura, che avrebbe dovuto esaminare d’ufficio o, in ogni caso, per la vis attractiva determinata dalla deduzione anche di vizi afferenti l’originaria legittimità del provvedimento genetico.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Secondo l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (sentenza del 20 luglio 1995, Galletto), cui il Collegio intende attenersi, la perdita di efficacia della misura cautelare deve essere fatta valere avanti al giudice di merito attraverso la richiesta di revoca prevista dall’art. 306 c.p.p., richiesta che da luogo ad una ordinanza avverso la quale può, ai sensi dell’art. 310 c.p.p., proporsi appello, cui può seguire, come prevede il successivo art. 311, il ricorso per cassazione.

Le cause che determinano la perdita di efficacia della custodia cautelare – si è specificato in quella sede – "si risolvono in vizi processuali che non intaccano la intrinseca legittimità della ordinanza, ma, agendo sul diverso piano della persistenza della misura, ne importano l’estinzione automatica, che deve essere disposta, nell’ambito di un distinto procedimento, con l’istanza specificamente prevista dall’art. 306 c.p.p.".

Vero è che le stesse sezioni unite, con la successiva sentenza del 17 aprile 1996, Moni, nel ribadire il principio suddetto, lo hanno temperato con la precisazione che, se, in sede di ricorso per cassazione avverso il provvedimento del riesame, la questione dell’inefficacia venga prospettata unitamente a questioni relative alla legittimità del provvedimento coercitivo, per ragioni di attrazione e di immediatezza la questione stessa non può non essere affrontata.

Ma tale eccezione, oltre ad essere affermata solo in riferimento al giudizio di legittimità, presuppone pur sempre che il ricorso per cassazione rechi anche questioni relative alla legittimità del provvedimento coercitivo, laddove nella specie, da un lato, la vis attractiva viene impropriamente invocata anche in riferimento al giudizio di riesame e, dall’altro, nel ricorso non si prospettano deduzioni attinenti alla legittimità originaria del provvedimento coercitivo.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della causa di inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1000.00.

Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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