Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 09.01.2008 il Tribunale di Napoli condannava alla pena di legge S.C. per il delitto di falsa testimonianza.
Su appello dell’imputato, con sentenza del 15.12.2010 la Corte d’appello di Napoli dichiarava n.d.p. per essere il reato estinto per prescrizione.
Propone ricorso per cassazione il prevenuto, deducendo la nullità della impugnata sentenza per violazione del contraddittorio e vizio di motivazione sull’insussistenza dei presupposti per il proscioglimento di merito.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
Come ricordato, invero, anche di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 43055 del 2010), è principio ripetutamente affermato in giurisprudenza quello secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, l’ambito di controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all’evidenza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p., comma 2, (proscioglimento nel merito) sulla base di un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all’apprezzamento, giacchè l’annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilita dall’art. 129 c.p.p., comma 1 e art. 620 c.p.p., comma 1, lett. a).
Connesso a questo principio, è l’altro secondo cui, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità anche di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, con la sola eccezione che l’operatività della causa di estinzione non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito ovvero che la nullità afferisca direttamente alle modalità di rilevazione della causa estintiva:
tanto, in forza della regola di immediata declaratoria delle cause di non punibilità (v. Sez. U, n. 1021, 28/11/2001, dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv. 220511; Sez. 6^, n. 21459, 26/03/2008, dep. 28/05/2008, Pedrazzini, Rv. 240066; Sez. 5^, n. 39217, 11/07/2008, dep. 20/10/2008, Savani, Rv. 242326; Sez. 1^, n. 39224, 24/09/2008, dep. 21/10/2008, P.G. in proc. Cascarano, Rv. 241133; Sez. 5^, n. 4233, 11/11/2008, dep. 29/01/2009, Mazzamuto, Rv. 242959; Sez. U, n. 35490, 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274.
Nel caso in esame, la doglianza prospettata dal ricorrente, circa la mancanza di contraddittorio, non appare idonea ad impedire gli effetti prevalenti della riscontrata causa di estinzione del reato.
Difatti, l’imputato, tramite la proposizione del ricorso per cassazione, ha avuto la possibilità di ottenere una disamina diretta dell’eventuale sussistenza dei presupposti di un immediato più favorevole proscioglimento di merito e, se ritenuto opportuno, di rinunciare espressamente alla prescrizione (facoltà esercitabile in ogni stato e grado del giudizio dall’interessato, ex art. 157 c.p., comma 7), al fine di consentire la celebrazione del giudizio di merito. L’imputato non ha articolato motivi intesi alla rilevazione dell’eventuale sussistenza dei presupposti di un immediato più favorevole proscioglimento di merito, nè ha formulato alcun intendimento in ordine all’esercizio del diritto personalissimo di rinuncia alla prescrizione.
Su quest’ultimo punto, va ricordato che la rinuncia alla prescrizione, secondo il testuale dettato dell’art. 157 c.p.p., comma 7, così come novellato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti (v. sez. 1^, n. 18391, 13.03.2007, dep. 15.05.2007, Cariglia, rv. 236576; sez. 5^, n. 3548, 26.11.2009, dep. 27.01.2010, Coltura, rv. 245841; sez. 3^, n. 14331, 04.03.2010, dep. 15.04.2010, Cardinali, rv. 246608), onde non può essere desunta implicitamente dalla mera proposizione del ricorso per cassazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della causa di inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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