Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 28.10.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1 bis O.P., formulate da C.I., sul presupposto che da una nota della Questura di Roma risultava che lo stesso era stato denunciato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio, che dalla relazione di sintesi era emerso che il prevenuto faceva fatica ad una revisione critica dei suoi trascorsi e che era incompleta l’offerta di occupazione lavorativa;
2. Avverso tale pronunciar interponeva ricorso per cassazione la difesa per dedurre erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 47 e 47 ter OP, argomentando per lo più in fatto, evidenziando che il procedimento per violazione della legge stupefacenti venne archiviato, che l’offerta lavorativa gli era pervenne da una ditta edile che lo stesso aveva superato lo stato di tossicomania che era all’origine delle sollecitazioni al delitto.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.
4. Risulta che al ricorrente è stato concesso il beneficio della detenzione domiciliare in data 15.2.2011 e che lo stesso ha terminato di espiare la pena il 30.4.2011.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta carenza di interesse: infatti l’istanza di detenzione domiciliare fu accolta in data 15.2.2011, in pendenza del presente giudizio , mentre l’istanza di affidamento in prova non ha più ragion d’essere, attesa l’intervenuta espiazione della pena.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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