Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Milano ha proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale di Como che,riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva pluricircostanziata, con la diminuente del rito, ha condannato B.G. alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 1400,00 di multa, deducendo l’inosservanza di legge e l’erronea applicazione dell’art. 99 c.p., comma 5, perchè , per tale tipo di recidiva, l’aumento di pena sarebbe obbligatorio e non potrebbe essere eliso dal giudizio di bilanciamento.
Il ricorso non è fondato.
Questa Corte ha già valutato, e questo collegio condivide la decisione e la fa propria,che anche quando, per la tipologia del reato ascrittoci sensi dell’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), l’aumento di pena per la recidiva sia obbligatorio ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 5, non sussiste, in presenza di attenuanti, il divieto del giudizio di bilanciamento tra queste ultime e la recidiva, essendo precluso solo quello di prevalenza delle prime sulla seconda (Mass. n. 239620; Mass. 249458; Mass. n. 244209).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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