Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 10.2.2003, il G.U.P. del Tribunale di Nocera Inferiore dichiarò F.G. responsabile del reato di rapina aggravata e – concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante dell’arma ed alla recidiva, con la diminuente per il rito abbreviato – lo condannò alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, confisca e distruzione dell’arma in sequestro.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 23.9.2003, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazione dell’ari. 5 comma 2 L. 134/2003 in quanto la Corte d’appello rigettò la richiesta di sospensione del procedimento per valutare l’opportunità di avanzare richiesta di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. come modificato dalla predetta legge. Ad avviso della Corte territoriale il difensore non era legittimato a formulare tale richiesta in quanto non munito di procura speciale, ma tale procura sarebbe necessaria solo per formulare la richiesta di applicazione di pena, ma non per chiedere il rinvio del procedimento al fine di valutare se formulare tale richiesta.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La richiesta di applicazione della pena formulata in base alla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti) è inammissibile nei giudizi di appello, in quanto la norma, che consente detta richiesta nei procedimenti in corso di dibattimento per i quali sia decorso il termine di cui all’art. 446 cod. proc. pen., comma 1, è dettata con esclusivo riguardo ai giudizi di primo grado, (v. Cass. Sez. 6 sent. n. 19672 del 26.3.2004 dep. 28.4.2004 rv 228431).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
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