Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta fondato condividendo il Collegio quanto osservato dal Dipartimento della Protezione civile in esito all’istruttoria della Sezione n. 3504/2011 secondo cui gli effetti dell’esonero dai costi di smaltimento dei rifiuti nel territorio di competenza prevista dall’art. 1, comma 3, dell’OPCM n. 3764 del 6 maggio 2009 sono cessati al 31 dicembre 2009, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 26 del 2010;
– che l’accoglimento della predetta censura ha carattere assorbente e, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato;
– che le spese di giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Terzigno al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 900,00, nella misura di 300 euro per ciascuna delle tre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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