Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-05-2011) 07-07-2011, n. 26592 Durata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 3/11/2010, il Tribunale del riesame di Milano confermava l’ordinanza con la quale il g.i.p. del tribunale della medesima città, in data 16/09/2010, aveva rigettato la richiesta di dichiarazione di inefficacia dell’ordinanza custodiale disposta dalla stesso g.i.p. nei confronti di M.G.A., in data 5/7/2010, per decorrenza dei termini massimi di fase.

1.1. Il Tribunale, in punto di fatto, premetteva che il M. era stato arrestato, una prima volta, il 23/02/2009, per il reato di detenzione di armi ed una seconda volta, in data 5/7/2010, era stato emesso ordine di custodia cautelare per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso.

La tesi difensiva del M. era quella secondo la quale fra i due reati vi era connessione qualificata poichè nell’ordinanza del 5/7/2010 si faceva riferimento proprio alla disponibilità di armi ed allo specifico episodio dell’arresto del M..

Di conseguenza, avendo già sofferto a titolo cautelare, anni uno, mesi tre e gg 15 di reclusione, e dovendosi applicare l’istituto della retrodatazione, aveva diritto di essere scarcerato, ex art. 297 c.p.p., comma 3 per avvenuta perenzione del termine massimo di custodia cautelare di fase pari ad anni uno di reclusione.

Il tribunale, però, rigettava la tesi rilevando che l’istituto della retrodatazione trova "applicazione quando le ordinanza custodiali abbiano ad oggetto fatti diversi (come nel caso di specie) connessi sotto il profilo della continuazione o del nesso teleologico, commessi anteriormente all’emissione della prima ordinanza o comunque quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza".

Nel caso di specie, tale evenienza doveva escludersi perchè la misura connessa all’arresto in data 23/02/2009 faceva riferimento ad un reato di illecita detenzione di armi commesso fino alla data dell’arresto, laddove la successiva ordinanza di custodia cautelare si riferiva ad un fatto diverso e successivo e cioè alla partecipazione del M., "in permanenza" al momento dell’emissione della suddetta o.c.c., alla struttura ndraghestista denominata Lombardia ai cui vertici l’indagato aveva partecipato, in ultimo, in data 3/5/2008 e dalla quale non aveva cessato di partecipare nonostante lo stato detentivo "in assenza di precisi segnali di dissociazione da parte dell’indagato".

Era, quindi, evidente che gli elementi posti a base dell’ordinanza del 5/7/2010 non erano già desumibili al momento dell’emissione della prima ordinanza.

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 297 c.p.p., comma 3 atteso che tutti gli elementi posti a sostegno dell’addebito ex art. 416 bis c.p. (oggetto del secondo titolo di rigore) erano "noti prima che fosse disposto il rinvio a giudizio nell’ambito del primo procedimento, perchè infatti, successivamente al 5 agosto 2009 null’altro a carico del M. è stato acquisito dagli inquirenti della Procura distrettuale di Milano".

Il ricorrente, poi, contesta che sia possibile paralizzare l’operatività del meccanismo della retrodatazione sol perchè gli è stato contestato, con la seconda o.c.c., un reato "ad oggi permanente", sia perchè non spetta a lui dimostrare di avere rescisso il vincolo di appartenenza all’associazione mafiosa, sia perchè sarebbe impossibile individuare il "tempus commissi delicti ogni qualvolta la procura procedente ritenga di dover contestare una fattispecie associativa".

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

In punto di diritto, in relazione alla fattispecie per cui è processo, due sono i consolidati principi ai quali attenersi:

– ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell’art. 297 c.p.p., comma 3, il presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all’emissione della prima, non ricorre allorchè il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l’emissione della prima ordinanza: SSUU 14535/2006 Rv. 235910;

– il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) può continuare a consumarsi anche successivamente all’emissione di una misura cautelare – essendo legato non solo a condotte tipiche ma anche soltanto alla mancata cessazione dell’affectio societatis scelerum – fino ad un atto di desistenza che può essere volontaria oppure legale, rappresentato dalla sentenza di condanna anche non definitiva; nel caso di contestazione senza l’indicazione della data di cessazione della condotta, la permanenza deve ritenersi sussistente fino alla data della pronunzia di primo grado:

ex plurimis Cass. 31111/2009 Rv. 244479.

Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che:

– la seconda ordinanza di custodia cautelare fu emessa in data 5/7/2010 per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, e gli elementi posti a base della medesima ordinanza non erano già desumibili al momento dell’emissione della prima ordinanza;

– la condotta del suddetto reato si era protratta anche successivamente alla prima ordinanza di custodia cautelare in forza della quale il ricorrente si trovava recluso dal 23/02/2009.

Avverso i suddetti fatti il ricorrente, in pratica, nulla ha dedotto se non lamentando che non spettava a lui dare la prova che il vincolo associativo era cessato.

Sennonchè, sul punto, deve ribattersi che si tratta di un’obiezione di scarso momento e fuorviante alla stregua della citata giurisprudenza di questa Corte che non inverte affatto l’onere probatorio ma trae, da notori dati di comune esperienza, la semplice presunzione iuris tantum secondo la quale la reclusione, di per sè sola, non può essere considerata un elemento fattuale tale da far ritenere la cessazione del vincolo associativo.

Posti i suddetti elementi di fatto, la conclusione giuridica alla quale il tribunale è pervenuto deve ritenersi, quindi, del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, con la conseguenza che nessuna violazione del disposto dell’art. 297 c.p.p., comma 3 è ravvisabile.

4. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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