Cass. civ. Sez. V, Sent., 25-11-2011, n. 24927 Accertamento

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Svolgimento del processo

La General Design System ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha dichiarato inammissibile, in quanto proposto tardivamente, l’appello incidentale della contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva confermato, salvo che nella parte relativa alla determinazione delle sanzioni, una cartella esattoriale per IVA 1996.

Il ricorso della contribuente si fonda su due motivi; con il primo si deduce la nullità del procedimento, con conseguente richiesta di rimessione della causa in primo grado, per mancata integrazione del contraddittorio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 14, nei confronti del concessionario per la riscossione, ritenuto dalla ricorrente litisconsorte necessario; col secondo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54 e della L. n. 742 del 1969, art. 3, per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto inammissibile l’appello incidentale depositato il 16.9.2004 (primo giorno successivo alla sospensione feriale) ancorchè il termine di gg. 60 dalla relativa notifica, fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 54, spirasse il 31.7.04 (sabato), ultimo giorno anteriore all’inizio del periodo feriale.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso e il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 28.6.011, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Preliminarmente va precisato che, poichè l’importo della cartella esattoriale impugnata ammonta a L. 171.547.790, deve escludersi che la presente causa sia suscettibile di definizione D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, convertito con la L. n. 111 del 2011.

Tale modalità di definizione opera infatti solo in relazione alle liti di valore non superiore a 20.000 Euro, intendendosi per valore della lite, a mente della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. c), (richiamato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12), l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo.

Tanto premesso, il primo motivo di ricorso va respinto. Esso infatti si fonda sull’assunto che il concessionario alla riscossione sarebbe litisconsorte necessario, in quanto uno dei motivi di impugnativa della cartella esattoriale consisteva nella denuncia di un vizio procedimentale imputabile al concessionario stesso (la tardività della notifica della cartella esattoriale rispetto al termine di quattro mesi dalla consegna dei ruoli). Detto assunto è errato, perchè, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, nel processo tributario regolato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, quando la controversia abbia ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento o dell’avviso di mora, deve essere chiamato in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell’atto; in tali casi, non è configurarle un litisconsorzio necessario con l’ente impositore, cosicchè il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria va giudicato inammissibile e si deve escludere la possibilità di disporre successivamente l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario (Cass. 3242/07, Cass. 22939/07, Cass. 27653/08).

Anche il secondo motivo di ricorso va rigettato, giacchè la tesi della ricorrente secondo cui sussisterebbe un continuum, tra l’ultimo giorno antecedente il periodo feriale e il primo giorno successivo alla cessazione di tale periodo è del tutto sfornita di base normativa. La stessa ricorrente da atto che il termine di deposito dell’appello nella segreteria della Commissione Regionale scadeva il 31.7.04 e, conseguentemente, il deposito effettuato il 16.9.04 era tardivo, come correttamente stabilito nella sentenza gravata. Nè rileva che il 31.7.04 cadesse di sabato, perchè il quinto comma dell’articolo 155 epe (introdotto con la L. n. 263 del 2005, in vigore dall’1.3.06) si applica, per il disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, anche ai procedimenti già prendenti alla data dell’1.3.06, ma solo in relazione ai termini in scadenza dopo tale data; alla quale, in ogni caso, sulla statuizione oggetto di appello incidentale si era già formato il giudicato.

Il ricorso va quindi respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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